CIG da Ristori quater
Il Decreto Legge n. 157/2020 (“Ristori quater“) appena ufficializzato, reso quindi vigente dal 30 novembre scorso, riconosce i trattamenti di integrazione salariale emergenziali di cui all’articolo 1, del decreto legge n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149/2020 (Decreto “Ristori bis“).
L’articolo del c.d. “Ristori quater” che si riferisce alla CIG emergenziale è il 13, commi 1 e 2.
CIG da Ristori quater. Art. 13 – Misure in materia di integrazione salariale
Di seguito il testo integrale del citato art. 13, c. 1 e 2 Dl n. 157/2020.
1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l’anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 26.