IO Lavoro: reinvio istanze provvisoriamente “KO-Non accolta”

Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) volto all’assunzione di soggetti disoccupati effettuate in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, come disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020 e successive rettifiche.

La circolare definiva l’ambito di applicazione dell’incentivo.

L’INPS informa a mezzo di messaggio che a seguito dell’invio delle relative istanze, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica.

IO Lavoro: sospesa la verifica del requisito “stato di privo di impiego”

Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”; potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.

Nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n. 124/2020.

Al fine di agevolarne l’invio, per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020).

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.

L’INPS torna a ribadire che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro dovrà comunicare, entro 10 giorni di calendario – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di presentare un’altra
richiesta.

L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.