Decreto Agosto, art. 98. Proroga secondo acconto ISA

Agli esercenti attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze, il c.d. “Decreto Agosto” consente il versamento differito della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’articolo 98 fissa la data limite del 30 aprile 2021.

Entrano nell’alveo della proroga temporale appena disposta i soggetti coloro che adottano il “regime fiscale di vantaggio” (art. 27, c. 1, Dl n. 98/2011), quelli che applicano il “regime forfetario” (art. 1, c. da 54 a 89, L. n. 190/2014) e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (art. 5, 115, 116 Tuir).

ISA. Proroga dell’acconto da Decreto Agosto

La proroga relativa al secondo o unico acconto ISA opera a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per i soggetti sopra indicati, soprattutto in ragione del perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del virus Covid-19, il Dpcm del 27 giugno 2020 aveva già previsto un primo differimento dei termini di versamento relativamente al primo acconto Redditi e IRAP. Aveva infatti stabilito che tali soggetti, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2020 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’IRAP, avrebbero effettuato i predetti versamenti entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Sostanzialmente, con questa ulteriore disposizione i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale possono effettuare il versamento della prima rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP entro il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% e della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e IRAP entro il 30 aprile 2021, qualora abbiano subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.