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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 189/2026, ha chiarito il trattamento fiscale dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti che svolgono abitualmente attività lavorativa la domenica.
Il caso riguarda una società che gestisce servizi pubblici essenziali attivi sette giorni su sette e che intende introdurre, per il biennio 2026-2027, un piano di welfare aziendale destinato ai lavoratori impegnati ordinariamente nel servizio domenicale. Il piano prevede l’erogazione di buoni carburante e buoni spesa multiuso tramite voucher, con importi differenziati in base alla frequenza del lavoro domenicale richiesto.
Sottolineiamo che tali benefit non hanno natura premiale e non sono collegati a obiettivi di produttività o performance individuali, ma sono finalizzati a sostenere i dipendenti che svolgono un’attività considerata particolarmente gravosa sotto il profilo della conciliazione tra vita privata e lavoro.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che, in linea generale, i beni e i servizi concessi dal datore di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, la normativa sui fringe benefit prevede specifiche soglie di esenzione fiscale.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027 il limite è fissato a 1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
I buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti dal piano aziendale in oggetto rientrano tra i fringe benefit disciplinati dall’articolo 51 del TUIR; di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né ai fini fiscali né contributivi, purché siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
In conclusione, i voucher assegnati ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale possono beneficiare del regime agevolato dei fringe benefit, a condizione che siano erogati nel rispetto delle regole e delle soglie stabilite dalla legge.

