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  CCNL  CCNL Servizi Assistenziali, firmato il rinnovo 2026-2028: cosa cambia dal 1° ottobre 2026
CCNL

CCNL Servizi Assistenziali, firmato il rinnovo 2026-2028: cosa cambia dal 1° ottobre 2026

redazioneredazione—Ottobre 16, 2026
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Il 9 ottobre 2026 Anaste, Unilavoro Pmi e le organizzazioni sindacali Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e Confelp, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti Anaste (codice CNEL T131).

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028. Introduce aumenti dei minimi tabellari in tre diverse tranches e modifica diverse disposizioni relative al periodo di prova, alla malattia, ai permessi, all’aspettativa, all’apprendistato e ai contratti a tempo determinato.

Entro il 15 novembre 2026, inoltre, le parti dovranno individuare il fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore.

Minimi tabellari: aumenti dal 1° ottobre 2026

Il rinnovo prevede nuovi importi mensili dei minimi retributivi conglobati con incrementi medi di 90 euro mensili, articolati in tre decorrenze:

  • 1° ottobre 2026;
  • 1° gennaio 2027;
  • 1° gennaio 2028.

Di seguito, gli importi previsti per ciascun livello contrattuale.

LivelloDal 1° ottobre 2026Dal 1° gennaio 2027Dal 1° gennaio 2028
Q€ 2.184,70€ 2.218,79€ 2.252,88
10€ 2.022,63€ 2.054,19€ 2.085,75
9€ 1.941,97€ 1.972,27€ 2.002,57
8€ 1.814,90€ 1.843,22€ 1.871,54
7€ 1.797,82€ 1.825,87€ 1.853,92
6€ 1.739,81€ 1.766,96€ 1.794,11
5€ 1.678,98€ 1.705,18€ 1.731,38
4€ 1.602,10€ 1.627,10€ 1.652,10
3S€ 1.564,08€ 1.588,49€ 1.612,90
3€ 1.526,06€ 1.549,87€ 1.573,68
2€ 1.425,72€ 1.447,97€ 1.470,22
1€ 1.328,60€ 1.349,33€ 1.370,06

Assistenza domiciliare: contrattazione decentrata

Per i servizi di assistenza domiciliare, il contratto affida alla contrattazione regionale, territoriale o aziendale la disciplina di diversi aspetti operativi:

  • i tempi di spostamento tra un accesso domiciliare e l’altro;
  • i rimborsi chilometrici;
  • l’eventuale utilizzo di mezzi propri o aziendali;
  • le indennità legate alla mobilità territoriale;
  • la reperibilità e la pronta disponibilità;
  • le variazioni dei programmi di lavoro.

Malattia e comporto, migliorano le condizioni

Per i lavoratori non in prova, il periodo di conservazione del posto in caso di malattia è pari a 270 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso. Nel calcolo rientrano le assenze continuative, frazionate o intermittenti.

Sono tuttavia escluse dal periodo di comporto le assenze correlate a:

  • ricovero ospedaliero, compresi i conseguenti giorni di prognosi;
  • day hospital;
  • patologie oncologiche;
  • patologie gravi che comportino terapie salvavita;
  • periodi di assenza sottesi o connessi a disabilità o invalidità riconosciute.

Il rinnovo abroga inoltre l’aspettativa non retribuita di 140 giorni prevista per le patologie gravi.

Il nuovo contratto stabilisce un trattamento economico complessivo riferito a ciascun anno solare e anche in presenza di eventi morbosi differenti, volto a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:

  • 90% per i primi 20 giorni complessivi;
  • 100% dal 21° giorno complessivo;
  • 100% della retribuzione giornaliera per l’intero periodo di assenza per malattia, comprese le giornate di carenza e quelle indennizzate dall’INPS, in caso di ricovero ospedaliero (compresi i conseguenti giorni di prognosi), day hospital, patologie gravi che comportino terapie salvavita e cure oncologiche, purché debitamente documentati e nei limiti in cui l’indennità INPS sia effettivamente riconosciuta.

Per i primi tre giorni di malattia, non indennizzati dall’INPS, il trattamento economico è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 21 giorni complessivi di carenza per anno solare.

Superato tale limite, per le ulteriori giornate di carenza relative a successivi eventi morbosi non è dovuto alcun trattamento economico da parte dell’azienda.

Dal limite di 21 giorni sono escluse le assenze dovute a ricoveri ospedalieri, compresi i conseguenti giorni di prognosi, day hospital, patologie gravi che comportino terapie salvavita e cure oncologiche documentate.

Permessi: più giorni per le vittime di violenza di genere

Il periodo massimo di congedo riconosciuto alle donne vittime di violenza di genere viene elevato a 120 giorni nell’arco di tre anni.

Richiesta di aspettativa: requisiti e documentazione

L’aspettativa per motivi personali può essere concessa a seguito di una richiesta scritta del lavoratore, che deve indicare:

  • le ragioni della richiesta;
  • la durata dell’aspettativa;
  • la documentazione idonea a giustificarla.

Apprendistato professionalizzante: requisiti ed esclusioni

Le qualifiche ammesse sono quelle previste nei livelli da 1 a 10. Sono tuttavia esclusi i profili professionali per i quali è richiesto uno specifico titolo abilitante, una qualifica regionale, una laurea, l’iscrizione a un albo professionale o un altro requisito legale per l’esercizio della mansione.

In particolare, l’apprendistato non è ammesso per:

  • medici;
  • infermieri;
  • fisioterapisti;
  • logopedisti;
  • psicomotricisti;
  • psicologi;
  • operatori sociosanitari (OSS);
  • altre figure soggette agli specifici requisiti professionali previsti dalla legge.

Sono confermate le disposizioni contrattuali relative alla durata del contratto, alla retribuzione e al preavviso.

In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, il periodo di apprendistato viene prolungato per una durata corrispondente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Contratti a tempo determinato: ridefinite le causali

Il rinnovo ridefinisce le causali che possono giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi.

Le nuove previsioni riguardano, tra l’altro:

  • incrementi straordinari dell’attività, derivanti da convenzioni, accreditamenti, contratti di servizio, nuovi affidamenti, variazioni temporanee dei volumi di attività o commesse eccezionali non gestibili con il normale organico;
  • sostituzione del personale assente, compresi i dipendenti con diritto alla conservazione del posto e quelli assenti per permessi straordinari non retribuiti;
  • copertura delle ferie, per garantire la continuità assistenziale durante i periodi annuali programmati di assenza;
  • continuità dei servizi, in ambito assistenziale, educativo, sanitario, riabilitativo, alberghiero, amministrativo e di supporto, in presenza di assenze, picchi temporanei di attività, maggiore complessità assistenziale o scoperture di organico;
  • sperimentazione e attivazione di nuovi servizi, anche attraverso nuovi modelli e contesti assistenziali;
  • ampliamento e riorganizzazione delle attività, comprese quelle residenziali, semiresidenziali, domiciliari, territoriali, sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, educative e riabilitative;
  • introduzione di nuove tecnologie, con effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità richieste;
  • temporanea inidoneità alla mansione, accertata secondo le disposizioni normative richiamate dal contratto, per i dipendenti ricollocati in una diversa mansione;
  • adeguamento ai requisiti organizzativi e autorizzativi, agli standard regionali, ai piani assistenziali e alle prescrizioni della committenza pubblica o privata;
  • difficoltà temporanee di reperimento di personale qualificato o abilitato, in particolare per le figure sanitarie, sociosanitarie, assistenziali, educative, riabilitative, tecniche, amministrative e di coordinamento;
  • gestione di progetti temporanei o sperimentali, finanziati, convenzionati, accreditati o collegati a specifici programmi di attività;
  • promozione dell’occupazione, attraverso assunzioni a termine di giovani di età inferiore a 36 anni e di soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati, anche ai sensi della normativa europea;
  • sostegno all’occupazione femminile, attraverso l’assunzione a termine di donne di qualsiasi età provenienti da aree geografiche svantaggiate del Paese, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 92/2012;
  • assunzione di giovani under 30 che non studiano e non lavorano, entro i 24 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Alessandro Poeana

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