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Il 9 ottobre 2026 Anaste, Unilavoro Pmi e le organizzazioni sindacali Ciu-Unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE Sanità, CSE Fulscam e Confelp, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti Anaste (codice CNEL T131).
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028. Introduce aumenti dei minimi tabellari in tre diverse tranches e modifica diverse disposizioni relative al periodo di prova, alla malattia, ai permessi, all’aspettativa, all’apprendistato e ai contratti a tempo determinato.
Entro il 15 novembre 2026, inoltre, le parti dovranno individuare il fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore.
Minimi tabellari: aumenti dal 1° ottobre 2026
Il rinnovo prevede nuovi importi mensili dei minimi retributivi conglobati con incrementi medi di 90 euro mensili, articolati in tre decorrenze:
- 1° ottobre 2026;
- 1° gennaio 2027;
- 1° gennaio 2028.
Di seguito, gli importi previsti per ciascun livello contrattuale.
| Livello | Dal 1° ottobre 2026 | Dal 1° gennaio 2027 | Dal 1° gennaio 2028 |
| Q | € 2.184,70 | € 2.218,79 | € 2.252,88 |
| 10 | € 2.022,63 | € 2.054,19 | € 2.085,75 |
| 9 | € 1.941,97 | € 1.972,27 | € 2.002,57 |
| 8 | € 1.814,90 | € 1.843,22 | € 1.871,54 |
| 7 | € 1.797,82 | € 1.825,87 | € 1.853,92 |
| 6 | € 1.739,81 | € 1.766,96 | € 1.794,11 |
| 5 | € 1.678,98 | € 1.705,18 | € 1.731,38 |
| 4 | € 1.602,10 | € 1.627,10 | € 1.652,10 |
| 3S | € 1.564,08 | € 1.588,49 | € 1.612,90 |
| 3 | € 1.526,06 | € 1.549,87 | € 1.573,68 |
| 2 | € 1.425,72 | € 1.447,97 | € 1.470,22 |
| 1 | € 1.328,60 | € 1.349,33 | € 1.370,06 |
Assistenza domiciliare: contrattazione decentrata
Per i servizi di assistenza domiciliare, il contratto affida alla contrattazione regionale, territoriale o aziendale la disciplina di diversi aspetti operativi:
- i tempi di spostamento tra un accesso domiciliare e l’altro;
- i rimborsi chilometrici;
- l’eventuale utilizzo di mezzi propri o aziendali;
- le indennità legate alla mobilità territoriale;
- la reperibilità e la pronta disponibilità;
- le variazioni dei programmi di lavoro.
Malattia e comporto, migliorano le condizioni
Per i lavoratori non in prova, il periodo di conservazione del posto in caso di malattia è pari a 270 giorni nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso. Nel calcolo rientrano le assenze continuative, frazionate o intermittenti.
Sono tuttavia escluse dal periodo di comporto le assenze correlate a:
- ricovero ospedaliero, compresi i conseguenti giorni di prognosi;
- day hospital;
- patologie oncologiche;
- patologie gravi che comportino terapie salvavita;
- periodi di assenza sottesi o connessi a disabilità o invalidità riconosciute.
Il rinnovo abroga inoltre l’aspettativa non retribuita di 140 giorni prevista per le patologie gravi.
Il nuovo contratto stabilisce un trattamento economico complessivo riferito a ciascun anno solare e anche in presenza di eventi morbosi differenti, volto a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:
- 90% per i primi 20 giorni complessivi;
- 100% dal 21° giorno complessivo;
- 100% della retribuzione giornaliera per l’intero periodo di assenza per malattia, comprese le giornate di carenza e quelle indennizzate dall’INPS, in caso di ricovero ospedaliero (compresi i conseguenti giorni di prognosi), day hospital, patologie gravi che comportino terapie salvavita e cure oncologiche, purché debitamente documentati e nei limiti in cui l’indennità INPS sia effettivamente riconosciuta.
Per i primi tre giorni di malattia, non indennizzati dall’INPS, il trattamento economico è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 21 giorni complessivi di carenza per anno solare.
Superato tale limite, per le ulteriori giornate di carenza relative a successivi eventi morbosi non è dovuto alcun trattamento economico da parte dell’azienda.
Dal limite di 21 giorni sono escluse le assenze dovute a ricoveri ospedalieri, compresi i conseguenti giorni di prognosi, day hospital, patologie gravi che comportino terapie salvavita e cure oncologiche documentate.
Permessi: più giorni per le vittime di violenza di genere
Il periodo massimo di congedo riconosciuto alle donne vittime di violenza di genere viene elevato a 120 giorni nell’arco di tre anni.
Richiesta di aspettativa: requisiti e documentazione
L’aspettativa per motivi personali può essere concessa a seguito di una richiesta scritta del lavoratore, che deve indicare:
- le ragioni della richiesta;
- la durata dell’aspettativa;
- la documentazione idonea a giustificarla.
Apprendistato professionalizzante: requisiti ed esclusioni
Le qualifiche ammesse sono quelle previste nei livelli da 1 a 10. Sono tuttavia esclusi i profili professionali per i quali è richiesto uno specifico titolo abilitante, una qualifica regionale, una laurea, l’iscrizione a un albo professionale o un altro requisito legale per l’esercizio della mansione.
In particolare, l’apprendistato non è ammesso per:
- medici;
- infermieri;
- fisioterapisti;
- logopedisti;
- psicomotricisti;
- psicologi;
- operatori sociosanitari (OSS);
- altre figure soggette agli specifici requisiti professionali previsti dalla legge.
Sono confermate le disposizioni contrattuali relative alla durata del contratto, alla retribuzione e al preavviso.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, il periodo di apprendistato viene prolungato per una durata corrispondente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Contratti a tempo determinato: ridefinite le causali
Il rinnovo ridefinisce le causali che possono giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi.
Le nuove previsioni riguardano, tra l’altro:
- incrementi straordinari dell’attività, derivanti da convenzioni, accreditamenti, contratti di servizio, nuovi affidamenti, variazioni temporanee dei volumi di attività o commesse eccezionali non gestibili con il normale organico;
- sostituzione del personale assente, compresi i dipendenti con diritto alla conservazione del posto e quelli assenti per permessi straordinari non retribuiti;
- copertura delle ferie, per garantire la continuità assistenziale durante i periodi annuali programmati di assenza;
- continuità dei servizi, in ambito assistenziale, educativo, sanitario, riabilitativo, alberghiero, amministrativo e di supporto, in presenza di assenze, picchi temporanei di attività, maggiore complessità assistenziale o scoperture di organico;
- sperimentazione e attivazione di nuovi servizi, anche attraverso nuovi modelli e contesti assistenziali;
- ampliamento e riorganizzazione delle attività, comprese quelle residenziali, semiresidenziali, domiciliari, territoriali, sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, educative e riabilitative;
- introduzione di nuove tecnologie, con effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità richieste;
- temporanea inidoneità alla mansione, accertata secondo le disposizioni normative richiamate dal contratto, per i dipendenti ricollocati in una diversa mansione;
- adeguamento ai requisiti organizzativi e autorizzativi, agli standard regionali, ai piani assistenziali e alle prescrizioni della committenza pubblica o privata;
- difficoltà temporanee di reperimento di personale qualificato o abilitato, in particolare per le figure sanitarie, sociosanitarie, assistenziali, educative, riabilitative, tecniche, amministrative e di coordinamento;
- gestione di progetti temporanei o sperimentali, finanziati, convenzionati, accreditati o collegati a specifici programmi di attività;
- promozione dell’occupazione, attraverso assunzioni a termine di giovani di età inferiore a 36 anni e di soggetti svantaggiati o particolarmente svantaggiati, anche ai sensi della normativa europea;
- sostegno all’occupazione femminile, attraverso l’assunzione a termine di donne di qualsiasi età provenienti da aree geografiche svantaggiate del Paese, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 92/2012;
- assunzione di giovani under 30 che non studiano e non lavorano, entro i 24 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Alessandro Poeana

