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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 17 settembre 2026, ha definito i criteri per determinare e ripartire i contributi destinati ai comuni italiani di frontiera interessati dal lavoro transfrontaliero verso la Svizzera.
Il provvedimento attua la disciplina prevista dalla legge n. 83 del 2023, che ha ratificato l’accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri.
Contributi ai comuni di frontiera: come si calcolano
Il decreto individua i beneficiari tra i comuni il cui territorio ricade, interamente o in parte, entro 20 chilometri dalla linea di confine tra l’Italia e i tre Cantoni svizzeri interessati. Per determinare la consistenza del frontalierato, le autorità utilizzano i dati comunicati dai Cantoni e le rilevazioni previste dalla normativa italiana.
Le modalità di assegnazione cambiano in base al territorio. Per il Piemonte, la Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, il decreto prevede il trasferimento delle risorse alle unioni di comuni in proporzione ai frontalieri residenti nei comuni interessati. I comuni non appartenenti alle unioni ricevono direttamente la quota calcolata secondo lo stesso criterio.
Per la Lombardia, invece, il provvedimento stabilisce soglie specifiche: i comuni con più di 15.000 abitanti devono registrare una quota di frontalieri residenti pari almeno al 4% della popolazione, mentre per quelli con meno di 15.000 abitanti la soglia scende al 3%. Se il requisito non viene raggiunto, la quota di competenza è attribuita alla Regione Lombardia, che può destinarla alle comunità montane o alle province secondo i criteri previsti.
Come possono essere utilizzate le risorse
I contributi devono finanziare la realizzazione, il completamento o il potenziamento di opere pubbliche di interesse generale a beneficio dei lavoratori frontalieri. Il decreto indica come prioritari i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici e favorisce, ove possibile, interventi capaci di rispondere alle esigenze di più comuni.
Gli enti assegnatari possono destinare alla spesa corrente fino al 50% delle somme ricevute. Questa quota deve essere impiegata prioritariamente per iniziative dirette a compensare gli effetti socioeconomici delle crisi aziendali presenti sul territorio di competenza.

