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Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 è stato pubblicato un avviso di rettifica riguardante il Testo Unico su adempimenti e accertamento, con alcune correzioni formali e integrazioni al decreto legislativo pubblicato in precedenza.
Il provvedimento introduce una serie di rettifiche al testo e completa la disciplina con due allegati riguardanti, rispettivamente, gli atti per i quali non è necessario indicare il codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati e gli elementi distintivi dei meccanismi fiscalmente rilevanti.
Le correzioni al decreto legislativo
Le modifiche intervengono innanzitutto su alcuni riferimenti contenuti nel testo. All’articolo 8, comma 1, lettera r), i numeri successivi al n. 12 vengono rinumerati da «11), 12) e 13)» a «13), 14) e 15)».
Un’altra rettifica riguarda l’articolo 8, comma 1, lettera vv), che ora indica il Capo IV-ter al posto del Capo VI-ter. Sempre all’articolo 8, comma 1, lettera ccc), il riferimento contenuto nell’articolo 101, comma 1, n. 2), passa da «n. 218» a «n. 128».
La correzione più articolata riguarda invece la collocazione degli allegati. Le indicazioni riportate alla fine dell’articolo 367 devono intendersi collocate dopo l’articolo 368. In questa posizione vengono aggiunti l’Allegato I e l’Allegato 2.
Imposta di registro: gli atti senza obbligo di indicare il codice fiscale
L’Allegato I contiene la tabella degli atti per i quali non è previsto l’obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto.
La disciplina riguarda sia gli atti compresi nella prima parte sia quelli della seconda parte della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti.
Tra gli atti individuati rientrano, in presenza delle condizioni previste dalla tabella, quelli relativi alla costituzione o al trasferimento di servitù prediali, alcune concessioni di aree e spazi cimiteriali, determinate concessioni di beni demaniali e gli atti con base imponibile non superiore a 774,69 euro.
Per alcune categorie sono inoltre previste specifiche esclusioni. Ad esempio, gli atti pubblici o le scritture private autenticate privi di contenuto patrimoniale, o relativi agli atti indicati nella tabella, restano esclusi in determinate ipotesi, tra cui gli atti di consenso alla cancellazione di ipoteca e quelli di comodato di beni immobili o aziende.
Meccanismi fiscali: i nuovi elementi distintivi
L’Allegato 2, riferito all’articolo 202, individua invece gli elementi distintivi generici e specifici collegati ai meccanismi fiscalmente rilevanti.
Tra gli elementi generici collegati al criterio del vantaggio principale figurano i meccanismi caratterizzati da obblighi di riservatezza sulle modalità attraverso cui può essere ottenuto un vantaggio fiscale, quelli nei quali la remunerazione dell’intermediario dipende dal vantaggio fiscale conseguito e le strutture sostanzialmente standardizzate disponibili per più contribuenti.
La disciplina considera inoltre specifici meccanismi relativi a operazioni transfrontaliere, scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva, prezzi di trasferimento e trasferimenti di beni immateriali di difficile valutazione.
Particolare attenzione riguarda infine i trasferimenti transfrontalieri infragruppo di funzioni, rischi o attività, quando la previsione degli utili del cedente nei tre anni successivi all’operazione scende sotto il 50% rispetto alla previsione in assenza del trasferimento.

