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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 174 del 16 settembre 2026, fornisce importanti chiarimenti sul DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) e, in particolare, sul calcolo della soglia del 10% prevista dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 241/1997.
La disposizione consente di evitare gli specifici obblighi previsti per committenti, appaltatori e subappaltatori quando l’impresa possiede il DURF e rispetta determinati requisiti. Tra questi rientrano almeno tre anni di attività, la regolarità degli obblighi dichiarativi e l’esecuzione, nell’ultimo triennio, di versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
DURF: ritenute sugli interessi attivi
Il caso esaminato riguarda una società che, oltre a operare con commesse internazionali, percepisce interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi. Su tali interessi gli istituti di credito applicano ritenute d’acconto a titolo di IRES.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che le ritenute d’acconto sugli interessi attivi debbano essere incluse nel calcolo della soglia del 10%. Il motivo risiede nella natura del prelievo: la ritenuta viene versata dal sostituto d’imposta all’Erario italiano, ma rappresenta un’imposta economicamente imputabile alla società interessata.
Rilevate anche le imposte pagate all’estero
Una seconda precisazione riguarda il credito per imposte pagate all’estero, indicato nel rigo RN13 del Modello Redditi SC 2026.
L’Amministrazione Finanziaria ammette la possibilità di includere tali imposte nel calcolo della soglia del 10%, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
La particolarità sta nel fatto che le imposte estere non transitano nel conto fiscale italiano. L’Agenzia, tuttavia, considera il credito utilizzato in diminuzione dell’IRES italiana come una modalità sostanziale di versamento dell’imposta e come elemento indicativo dell’affidabilità fiscale dell’impresa.

