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L’INAIL, con la circolare n. 42 dell’11 settembre 2026, ha stabilito il nuovo tasso d’interesse applicato alle rateazioni dei debiti per premi INAIL e le sanzioni civili dovute per omissione ed evasione contributiva.
La modifica deriva dalla decisione della BCE del 10 settembre 2026, che ha fissato al 2,65% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Rateazioni INAIL
Per le nuove richieste di rateazione presentate dal 16 settembre 2026, l’INAIL applica un tasso di interesse annuo del 4,65%. La nuova misura riguarda i piani relativi ai debiti per premi assicurativi e accessori.
Non cambiano, invece, le condizioni dei piani di ammortamento già in corso alla data di decorrenza. Per queste rateazioni resta quindi applicato il tasso previsto al momento della concessione.
Sanzioni civili
Dal 16 settembre 2026 l’INAIL aggiorna anche le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi, che salgono all’8,15% annuo.
Per l’evasione contributiva, quando il debito viene regolarizzato spontaneamente nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, la sanzione civile può essere pari all’8,15% oppure al 10,15%, in funzione del termine entro cui il pagamento viene effettuato.
Infine, la circolare interviene sulle sanzioni civili ridotte applicabili alle aziende interessate da procedure concorsuali, aggiornandone le misure in relazione al nuovo quadro dei tassi.

