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La legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Bilancio 2025 – riconosce due benefici fiscali ai percettori di redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR), esclusi i redditi di pensione:
- somma non imponibile per redditi complessivi ≤ 20.000 euro;
- ulteriore detrazione per redditi complessivi > 20.000 e < 40.000 euro, decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Il messaggio Inps n. 2829 del 14.9.2026 specifica che i benefici sono riconosciuti automaticamente dal sostituto d’imposta e spettano anche ai titolari di prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente (art. 6, comma 2, TUIR).
Somma non imponibile
La somma è calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:
- 7,1% fino a 8.500 euro;
- 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% oltre 15.000 euro.
Il reddito è rapportato all’intero anno.
Ulteriore detrazione
Spetta per redditi complessivi tra 20.000 e 40.000 euro:
- 1.000 euro fino a 32.000 euro
- oltre 32.000 euro:
La detrazione si azzera a 40.000 euro.
Benefici fiscali in busta paga. Compiti del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta: riconosce i benefici in busta paga; verifica la spettanza in conguaglio; infine, recupera gli importi non spettanti, con rateizzazione in 10 rate se superiori a 60 euro.
In conguaglio:
- se il bonus non imponibile non spetta ma il reddito è < 40.000 euro, si recupera l’importo al netto dell’ulteriore detrazione;
- se la detrazione non spetta perché il reddito è < 20.000 euro, si riconosce il bonus e si compensa;
- se la detrazione non spetta perché il reddito è > 40.000 euro, si recupera l’importo.
Platea esclusa e platea interessata
Esclusi: pensioni di ogni genere (art. 49, comma 2, lett. a, TUIR); pensioni integrative e complementari (art. 50, comma 1, lett. h‑bis).
Inclusi: prestazioni sostitutive del reddito di lavoro dipendente tassate ordinariamente (APE sociale, isopensione, assegni straordinari, ecc.).
Il beneficio spetta anche ai soggetti che percepiscono prestazione sostitutiva + pensione, sulla base del reddito complessivo.
Rinuncia ai benefici
È in corso di implementazione una procedura di rinuncia nella Piattaforma Fiscale, disponibile su intranet e su www.inps.it. Seguirà messaggio operativo.
Decorrenza e modalità di calcolo
I benefici saranno erogati da ottobre 2026. La somma non imponibile è calcolata mensilmente tramite “reddito annuale teorico”; ricalcolata con eventuale conguaglio; non richiede capienza IRPEF. L’ulteriore detrazione è calcolata mensilmente sui dati presenti negli archivi INPS; richiede capienza IRPEF; spetta entro il limite della capienza disponibile.

