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Dal 1° luglio 2026 si applica una rivalutazione dell’1,4% agli indennizzi del danno biologico, in capitale e in rendita, sulla base del decreto del Ministro del lavoro n. 98/2026. L’incremento opera solo sugli importi maturati o liquidati da tale data e si aggiunge alle rivalutazioni degli anni precedenti.
1. Quadro normativo e misura della rivalutazione
L’Istat ha registrato, per il periodo 2024‑2025, una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all’1,4%. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, il decreto ministeriale 3 agosto 2026, n. 98 dispone la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2026.
La rivalutazione:
- si aggiunge agli incrementi già riconosciuti negli anni precedenti;
- si applica agli indennizzi in capitale e agli indennizzi in rendita;
- per le rendite, riguarda solo la quota biologica determinata secondo la tabella approvata con DM 12 luglio 2000.
Ambito di applicazione
La rivalutazione riguarda esclusivamente:
- i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2026;
- gli indennizzi in capitale liquidati sulla base di provvedimenti emanati da tale data.
Ratei di rendita
Per i ratei maturati dal 1° luglio 2026, l’incremento dell’1,4% si applica alla quota biologica, già comprensiva delle precedenti rivalutazioni. Gli importi rivalutati saranno corrisposti con il rateo di novembre 2026.
Indennizzi in capitale
La rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026, considerando la tabella del danno biologico vigente alla data dell’evento lesivo.
Accertamenti provvisori e definitivi
Per gli accertamenti provvisori effettuati dal 1° luglio 2026, la rivalutazione è riconosciuta solo al momento dell’accertamento definitivo.
Se l’acconto provvisorio è stato erogato prima del 1° luglio 2026 e l’accertamento definitivo è successivo, la rivalutazione si applica solo all’eventuale differenza dovuta dopo la valutazione definitiva.
Nei casi di revisione o aggravamento, l’incremento si applica solo ai maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2026.
Liquidazione degli importi rivalutati
Gli importi dovuti in applicazione del DM n. 98/2026 saranno:
- liquidati d’ufficio dall’Inail;
- corrisposti con le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche;
- accompagnati da provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale e inviato agli interessati.
Le informazioni di cui al presente contributo sono dettagliate nella circolare Inail n. 37/2026, downloadabile anche dalla sezione Leggi e Prassi di redigo.info.

