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Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS interviene sul riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso alla NASpI quando la lavoratrice o il lavoratore è vittima di violenza o atti persecutori.
Quadro normativo e nozione di giusta causa
Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, il quale include le dimissioni per giusta causa tra le ipotesi che consentono l’accesso alla NASpI, mentre l’articolo 2119 del codice civile definisce la giusta causa come una circostanza che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
E’ su tale normativa che prende le mosse il concetto di giusta causa, pian piano ampliato oltre il mero inadempimento datoriale, includendo anche comportamenti di terzi o condizioni personali che rendono incompatibile la continuazione dell’attività.
Sul tema si è esposta anche la Corte Costituzionale, con due sentenze, con le quali si è chiarito che le dimissioni possono essere considerate involontarie quando derivano da una condizione di incompatibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro imputabile a fattori esterni al lavoratore e che tale impossibilità deve essere oggettiva, documentata e non frutto di una valutazione soggettiva.
NASpI per atti persecutori, la posizione di INPS
È in questo contesto che l’INPS segnala di aver ricevuto numerose domande di NASpI da parte di lavoratrici che, vittime di violenza o stalking, hanno rassegnato le dimissioni per tutelare la propria incolumità. L’Istituto ha quindi richiesto un parere al Ministero del Lavoro, ottenendo una conferma importante: gli atti persecutori o le violenze di genere possono integrare la giusta causa, anche quando provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale.
Per recepire il parere del Min. Lavoro però si devono avverare delle condizioni:
- gli episodi devono avere un impatto tale da compromettere l’equilibrio psicofisico della vittima, rendendo impossibile la prosecuzione del lavoro;
- deve emergere una correlazione funzionale tra le violenze e il rapporto di lavoro: ad esempio, molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro, che impediscono di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza.
In tali circostanze, la cessazione del rapporto non può essere considerata una scelta libera, ma un recesso necessitato per la tutela della vita e dell’incolumità personale. È proprio questa necessità, sottolinea l’INPS, a integrare la giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 c.c. e a rendere la disoccupazione involontaria ai fini della NASpI.
Melania Baroncini

