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Una pubblicazione a cura delle Entrate – la guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026” – raccoglie in un unico documento le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi.
Le relative informazioni sono state divise per macrocategorie cui corrispondono diversi capitoli dedicati, ad esempio, alle spese sanitarie e di istruzione, alle erogazioni liberali e alle spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e così via, e vengono affrontate sistematicamente anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale del contribuente al CAF o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
In particolare, in questa raccolta sono illustrate le disposizioni su:
- visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali
spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di
dichiarazione dei redditi 730/2026; - oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
- crediti d’imposta;
- detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus
verde, Ecobonus e Superbonus); - altre detrazioni;
- versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.
Tutte le agevolazioni
L’obiettivo di questa guida, pertanto, è quello di offrire agli operatori – in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance – uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
La raccolta costituisce, allo stesso tempo, una bussola per tutti gli Uffici finanziari, con lo scopo di orientare in maniera uniforme anche le attività tipiche della fase di controllo formale delle dichiarazioni.
Tenuto conto delle finalità dello strumento, la raccolta recepisce le indicazioni fornite dalla prassi agenziale fino al 2024 e include le novità normative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2025. Essa richiama, quindi, i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti – in sede di interpello o di consulenza giuridica – e dai CAF e i professionisti abilitati per
le questioni affrontate in sede di assistenza.
Ampio spazio viene dedicato, inoltre, all’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che gli intermediari devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Coerentemente con quanto più sopra riportato, in sede di controllo documentale possono essere richiesti soltanto i documenti indicati, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
Questa indicazione vale anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente riportata.
Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
Per quanto concerne, infine, le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, resta fermo che l’Agenzia delle entrate non interpreta la normativa edilizia né può effettuare alcuna valutazione, a titolo esemplificativo, in merito alla qualificazione dell’intervento edilizio ovvero alle conseguenze derivanti da un eventuale “disallineamento” in materia di inquadramento urbanistico degli interventi edilizi derivante dalla applicazione delle leggi regionali rispetto al Testo Unico dell’Edilizia.

