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Con la circolare n. 28 del 12 giugno 2026, l’INAIL ha illustrato le novità introdotte dal decreto ministeriale del 2 aprile 2026, che modifica le modalità di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e aggiorna il nomenclatore tariffario.
Tra le principali innovazioni spicca l’aumento delle riduzioni dei premi per le aziende che registrano un andamento infortunistico favorevole. Le nuove aliquote bonus, in vigore dal 1° gennaio 2026, consentiranno sconti più consistenti rispetto al passato, con riduzioni che possono arrivare fino al 37% per le imprese più virtuose. È stata inoltre elevata dal 5% al 13% la riduzione prevista nei casi in cui non si registrino eventi lesivi significativi.
La circolare chiarisce anche le modalità di rettifica dell’inquadramento tariffario dei datori di lavoro. In caso di errore nell’inquadramento, il nuovo provvedimento avrà effetto dal mese successivo alla comunicazione dell’INAIL o alla presentazione della domanda da parte dell’azienda, salvo particolari eccezioni che consentono l’applicazione retroattiva.
Importanti precisazioni riguardano inoltre il conteggio dell’andamento infortunistico. L’INAIL calcolerà il tasso assicurativo tenendo conto di tutti gli eventi lesivi indennizzati. L’Istituto escluderà però gli infortuni in itinere, gli eventi che riguardano apprendisti e lavoratori in somministrazione, i casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro e gli eventi attribuibili alla responsabilità di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro.
Infine, il provvedimento introduce aggiornamenti al nomenclatore tariffario per adeguarlo all’evoluzione del mercato del lavoro e alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni. Tra le attività interessate figurano quelle dei lavoratori sportivi, dei giornalisti, dei rider e delle piattaforme digitali di consegna, oltre a diversi comparti produttivi e logistici.

