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La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati è contenuta nell’articolo 112 del TUIR, che distingue tra derivati di copertura e derivati non di copertura. Per questi ultimi, il comma 3‑bis riconosce la derivazione piena dei componenti negativi imputati a conto economico, purché rilevati secondo corretti principi contabili (OIC o IAS/IFRS).
Il legislatore, dunque, attribuisce rilevanza fiscale alle variazioni di fair value dei derivati non qualificati come hedging, anche quando la mancata qualificazione dipende dall’assenza della documentazione richiesta dai principi contabili.
Inerenza e finalità gestionale, criterio decisivo
La deducibilità dei componenti negativi derivanti dalla valutazione dei derivati non di copertura richiede una verifica puntuale dell’inerenza, da condurre caso per caso. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’inerenza può essere riconosciuta quando il derivato:
- è coerente con l’operatività tipica dell’impresa;
- risponde a esigenze di gestione del rischio di mercato;
- contribuisce alla stabilizzazione dei margini o all’ottimizzazione dei flussi energetici;
- è utilizzato nell’ambito di funzioni aziendali deputate al presidio dei mercati delle commodities.
Rileva, inoltre, la presenza di una copertura gestionale, anche in assenza di hedge accounting formale.
Il caso esaminato: derivati su energia, gas, EUA e Brent
Nel caso oggetto del parere, l’impresa opera nel settore energetico e utilizza futures e commodity swap aventi come sottostante: energia elettrica; gas naturale; quote EUA del sistema EU ETS; benchmark petrolifero Brent.
Tali strumenti sono impiegati per ridurre la volatilità dei prezzi, proteggere il margine della centrale, ottimizzare acquisti e vendite, migliorare il monitoraggio dei mercati e aumentare la reattività ai cambiamenti delle condizioni economiche.
Pur qualificati contabilmente come “speculativi”, i derivati risultano funzionali al presidio dei mercati energetici e coerenti con l’operatività ordinaria dell’impresa.
L’Agenzia delle Entrate – risposta ad interpello n. 122 del 15.6.2026 – ritiene che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura su commodities energetiche, imputati a conto economico secondo corretti principi contabili, siano inerenti all’attività ordinaria e quindi deducibili ai fini IRES ai sensi del richiamato art. 112, commi 2 e 3‑bis, TUIR.
La deducibilità è dunque riconosciuta quando l’operatività in derivati, anche speculativi, rappresenta un’estensione coerente dell’attività economica e contribuisce alla gestione dei rischi tipici del settore.
Rimangono salvi i poteri di controllo dell’Amministrazione e ogni diversa valutazione in presenza di elementi non rappresentati o difformi.
Alessia Lupoi

