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Con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, l’INPS interviene nuovamente sulla disciplina previdenziale dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in agricoltura, aggiornando le istruzioni operative già fornite negli anni ’90.
Il documento fornisce chiarimenti importanti su natura giuridica, requisiti formali e modalità di accertamento della contribuzione dovuta, con l’obiettivo di prevenire abusi e garantire una corretta tutela assicurativa ai lavoratori coinvolti.
Piccola colonia
Uno dei punti centrali riguarda il contratto di piccola colonia, che resta valido solo se il fondo agricolo richiede un impiego inferiore a 120 giornate lavorative annue. Questo parametro rappresenta la soglia oltre la quale il rapporto non può più essere qualificato come “piccola colonia”.
Se il fabbisogno di manodopera supera tale limite, si aprono due possibili scenari:
- trasformazione del contratto in affitto agrario;
- riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato, qualora manchi il rischio d’impresa in capo al concessionario.
La circolare richiama anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 6167 del 7 marzo 2024 ha ribadito il principio dell'”insufficiente redditività” del fondo come elemento essenziale per la validità della piccola colonia.
Compartecipazione stagionale
Diversa la disciplina della compartecipazione stagionale, che deve riguardare esclusivamente una singola coltura e avere durata limitata al ciclo biologico della pianta. Terminato il raccolto, il contratto si estingue automaticamente.
Fondamentale è la natura associativa del rapporto: entrambe le parti devono partecipare al rischio d’impresa e alla ripartizione dei prodotti. In assenza di questo requisito, il contratto può essere riqualificato come lavoro subordinato o affitto di fondo rustico.
La circolare precisa inoltre che il concedente deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, mentre il compartecipante familiare, pur essendo un micro-imprenditore, viene equiparato ai fini previdenziali agli operai agricoli a tempo determinato.
Obblighi telematici
Particolare attenzione viene posta agli adempimenti formali. Per il riconoscimento del rapporto previdenziale è obbligatoria la stipula in forma scritta, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, oppure l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
Un contratto verbale o una scrittura privata non registrata non consente l’iscrizione negli elenchi previdenziali e impedisce l’accredito delle giornate lavorative. La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla stipula e rinnovata annualmente, poiché il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno.
Redazione redigo.info

