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La risposta n. 1/E del 12 gennaio 2026 verte sulla tassazione delle indennità corrisposte a dirigenti distaccati all’estero al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguarda un ex dirigente italiano, distaccato per diversi anni presso una società finlandese del medesimo gruppo, licenziato mentre risultava fiscalmente residente in Finlandia.
Distaccati e accordo conciliativo
Il dirigente, dopo un periodo iniziale di attività in Italia, è stato distaccato dal 2022 al 2025 presso la società finlandese, svolgendo la propria prestazione esclusivamente a beneficio di quest’ultima.
Licenziato dalla società italiana il 31 ottobre 2024, ha impugnato il provvedimento, ottenendo nel maggio 2025 un accordo conciliativo che prevedeva:
un’indennità sostitutiva del preavviso pari a 420.000 euro, ripartita proporzionalmente così:
- 362.880 euro riferiti all’attività svolta in Italia,
- 57.120 euro riferiti all’attività svolta in Finlandia;
un’indennità per la cessazione del rapporto e del distacco pari a 930.000 euro, interamente a carico della società finlandese.
La società italiana ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale delle somme erogate, alla luce del Tuir e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia.
Il principio interno: imponibilità limitata ai redditi prodotti in Italia
L’Agenzia richiama l’articolo 3 del Tuir, secondo cui i soggetti non residenti sono tassati in Italia esclusivamente per i redditi prodotti nel territorio nazionale.
L’articolo 23 del medesimo Testo unico considera prodotti in Italia, tra gli altri, i redditi corrisposti da soggetti residenti, incluse le indennità di fine rapporto e quelle sostitutive del preavviso, soggette a tassazione separata (art. 17, con ritenuta alla fonte ex art. 19).
L’Agenzia, applicando tali criteri, deduce che solo la quota di indennità di preavviso corrisposta dalla società italiana (362.880 euro) è imponibile in Italia, con obbligo di ritenuta in capo al datore di lavoro italiano.
La Convenzione Italia–Finlandia conferma il criterio della territorialità
La posizione dell’Agenzia trova ulteriore conferma nell’articolo 15 della Convenzione Italia–Finlandia, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. Il Commentario OCSE, richiamato nella risposta, specifica che anche le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto devono essere allocate allo Stato in cui il lavoro è stato prestato.
Ne deriva che:
- le somme correlate all’attività svolta in Italia restano imponibili in Italia;
- le somme correlate all’attività svolta in Finlandia ricadono nella potestà impositiva finlandese, indipendentemente dal soggetto erogante, se non residente in Italia.
La risposta dell’Agenzia ribadisce, perciò, un principio chiaro: nelle situazioni di distacco internazionale, la tassazione delle indennità di cessazione segue il criterio del luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Nel caso esaminato, l’unica somma imponibile in Italia è la quota di indennità di preavviso pagata dalla società italiana, mentre tutte le altre spettanze, riconducibili all’attività prestata in Finlandia e corrisposte dalla società finlandese, restano escluse dalla tassazione italiana.
Redazione redigo.info

