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Il MEF, con l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025, chiarisce che gli aiuti Covid non possono essere considerati proventi esenti o proventi esclusi. Questa tipologia di contributi non incide sull’ammontare delle perdite fiscali riportabili, determinato secondo l’articolo 84 del TUIR.
Aiuti Covid, non sono esclusi né esenti
La distinzione tra proventi esclusi e proventi esenti è stata introdotta con la riforma IRES del 2004 che rispetto alla legislazione previgente, nell’inserire la categoria dei proventi “esclusi” tra quelli che non concorrono alla formazione del reddito ha, però, differenziato trattamento fiscale rispetto a quello dei proventi esenti.
In tal modo facendo, ha consentito la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi ad essi afferenti e il riporto delle perdite in modo da allinearlo a quello previsto per i proventi imponibili.
Per gli aiuti Covid – tipologia di proventi che non concorre alla formazione del reddito – sono comunque deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti.
Lo si prevede nelle norme emanate durante la Pandemia da Covid-19, che esclude i contributi in argomento dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi, stabilendo una regola diversa rispetto a quella prevista per i proventi qualificati come esenti.
Questa esclusione vale tanto in relazione ai costi “promiscui” quanto in relazione a quelli specificamente afferenti ai predetti contributi.
Infatti, poiché tali contributi sono stati esclusi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi – non limitando, pertanto, contrariamente ai proventi qualificati come esenti, la deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi – a maggior ragione devono essere considerati deducibili:
- i costi e
- gli oneri
specificamente afferenti ai contributi in questione.
Redazione redigo.info

