Vai al contenuto
  venerdì 31 Luglio 2026
redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
0

Nessun prodotto nel carrello.

In Breve
Luglio 31, 2026Transizione sostenibile e accessibilità turistica 2026 – Veneto Luglio 31, 2026Infortuni sul lavoro: stanziate maggiori risorse per le famiglie colpite Luglio 31, 2026Trasparenza salariale: il CNDCEC analizza il decreto sulla parità retributiva Luglio 31, 2026MLPS – Decreto n. 90 del 15.7.2026 Luglio 31, 2026CNDCEC – Documento del 30.7.2026 Luglio 30, 2026Stabilizzazione dei rapporti di lavoro: operative le procedure INPS per l’esonero al 100% Luglio 30, 2026Bando investimenti 2026 – Lombardia Luglio 30, 2026Assunzioni di madri con almeno tre figli: dall’INPS le istruzioni per il nuovo esonero contributivo Luglio 30, 2026Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – Abruzzo Luglio 30, 2026Regolamento IA: il Garante Privacy detta le condizioni per l’attuazione italiana dell’AI Act
redigo.info
0

Nessun prodotto nel carrello.

redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
redigo.info
0
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

  Lavoro  Esito del tavolo tecnico INPS-CNDCEC
LavoroProfessionisti

Esito del tavolo tecnico INPS-CNDCEC

redazioneredazione—Agosto 6, 2025
FacebookX TwitterPinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsAppEmail

Si dà seguito all’esito del Tavolo tecnico INPS – CNDCEC del 22 luglio 2025, sulle tematiche oggetto di segnalazione e sui quesiti formulati dai rappresentanti del CNDCEC (Informativa n. 123/2025 – Allegato). Il presente contributo fornisce in linea di massima le risposte dell’Istituto alle istanze dei commercialisti.

I temi oggetto di quesito e il loro esito

Congedo di maternità

La lavoratrice gestante che fruisce della flessibilità può scegliere, nel corso dell’ottavo mese, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto. In tal caso, la prima domanda di indennità di Maternità non può essere annullata dal richiedente una volta inoltrata all’Istituto (alla stessa viene infatti assegnato un numero di protocollo al momento della conferma), ma rimane ferma la possibilità di inoltrare una seconda domanda di indennità con l’indicazione del periodo interamente successivo al parto.

TFM (Trattamento di fine mandato)

In relazione al momento in cui il TFM deve essere sottoposto alla contribuzione della gestione separata, Inps risponde che si segue il principio di cassa, non di competenza. Pertanto, si considera il momento in cui viene effettivamente corrisposto.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Sull’argomento, le risposte di INPS sono in numero di tre.

1. Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale. In tali casi, l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.

Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero), sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto, nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi
in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.

2. Per quanto riguarda i redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), si applica la disciplina del lavoro autonomo. Pertanto, spetterà al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’INPS l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Tenuto conto che nel caso prospettato non è possibile stabilire come si articola temporalmente il rapporto di lavoro in questione, nell’ambito di una data inizio e data fine, si effettua una comparazione economica tra quanto percepito con la CIG e quanto percepito per co.co.co. e si eroga la quota differenziale qualora il compenso per detta attività sia inferiore.

Inoltre, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva cui il lavoratore rioccupato con attività di lavoro autonomo è tenuto, si fa presente che INPS ha comunicato il rilascio, nell’ambito delle attività svolte sul progetto Piattaforma unica CIG (OmniaIS), del servizio “Comunicazione di Rioccupazione Omnia IS-Com” a disposizione dei lavoratori per assolvere in modo agevole e telematicamente al predetto obbligo, nonché per dichiarare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato durante il periodo di integrazione salariale.

3. Per quel che riguarda il quesito n. 3, atteso che non è possibile verificare quali siano i giorni di effettiva sospensione, l’esito é una comparazione a livello reddituale tra compensi percepiti per attività di lavoro autonomo e misura dell’integrazione salariale ai fini dell’erogazione dell’eventuale quota differenziale.
L’Istituto fa presente che a seguito della nuova formulazione dell’art. 8 del d.lgs. 148/2015, è in fase di predisposizione la relativa circolare che potrebbe introdurre nuovi criteri per la disciplina della compatibilità e/o cumulo totale o parziale.

Sgravio contributivo – CdS (Contratti di solidarietà)

In merito al quesito sulle modalità di calcolo della riduzione contributiva da indicare nella domanda di sgravio, INPS premette che il DL 20 marzo 2014, n. 34, (L. n. 78/2014), è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina. In particolare, la norma di dettaglio prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Tale limite, a decorrere dall’anno 2017, è pari ad euro 30 milioni annui.

La Direzione degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, tenuto conto il limite delle risorse preordinate per ciascun anno, adotta i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

Con il decreto interministeriale n. 2/2017, sono state rideterminate modalità e regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà. In particolare, si segnala che nell’istanza presentata da ciascuna impresa deve essere indicato l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, è stato precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Conseguentemente, sono state fornite puntuali indicazioni sulle modalità di determinazione della riduzione contributiva da applicare sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Di conseguenza, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto più del 20 per cento rispetto a quello contrattuale. Con specifico riferimento alla fattispecie segnalata nel quesito – relativa ad imprese che hanno presentato domanda di riduzione contributiva, avendo ancora in corso il contratto di solidarietà e che, per effetto di quanto disposto nel predetto contratto, abbiano aumentato l’orario di effettivo lavoro, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, terminando in tal modo un aumento della riduzione contributiva spettante superiore a quella indicata nella domanda di sgravio, si fa presente che:

– l’Istituto non può riconoscere autonomamente il diritto dell’impresa alla fruizione della maggiore quota di sgravio atteso che, come chiarito in premessa, l’ammissione al predetto sgravio è di esclusiva competenza del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. Pertanto, in tale fattispecie, le imprese interessate, dovranno produrre apposita istanza con la richiesta di modifica della misura della riduzione contributiva già autorizzata al competente Ministero (Lavoro e Politiche sociali).

Malattia, congedo parentale, congedo di maternità

Alla luce della circolare n. 8/2003, si conferma la prevalenza della malattia sul congedo parentale, a prescindere dall’elevazione dell’indennità dell’aliquota di congedo parentale all’80% con conseguente neutralizzazione dei periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale spettante.

Professionisti titolari di partita IVA. Determinazione della contribuzione previdenziale

Per i contribuenti in regime forfettario che svolgono attività di lavoro autonomo nei settori sportivi dilettantistici si chiede se la franchigia di esenzione contributiva di euro 5.000,00 annuali (D. Lgs. 36/2021) deve essere applicata ai compensi percepiti nell’anno di imposta (comprensivi anche di eventuali compensi percepiti quali collaboratore coordinato e continuativo o lavoratore autonomo occasionale).

Servizi per i lavoratori dello spettacolo

Nei soli casi in cui il contratto di scrittura oggetto del quesito dei Commercialisti sia stato stipulato tra artista e privato cittadino, e detta circostanza sia rinvenibile da prove certe, l’obbligo contributivo al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo non potrà essere assolto dal medesimo cittadino perché le norme che regolano l’assicurazione previdenziale ex Enpals presuppongono che il soggetto iscrivibile come datore di lavoro/committente sia un’impresa o altro soggetto giuridico (fondazioni, associazioni, ditte individuali, etc.).

Per questioni di opportunità, se l’evento è svolto presso locali pubblici sarebbe preferibile che l’ingaggio fosse a carico del gestore del locale ove l’attività artistica si esplica. L’obbligo in Gestione separata nasce solo se il reddito da lavoro autonomo non è assolto presso altra gestione. In caso positivo, se il soggetto è titolare di partiva Iva, il reddito é da lavoro autonomo. Ove non sia titolare di Partita Iva, il reddito rientra tra il reddito da lavoro autonomo occasionale e il committente è un privato, quindi non sostituto d’imposta: non vi è alcun obbligo contributivo previdenziale.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (DECRETO COESIONE – Bonus Giovani e Bonus Donne). Doppia risposta

1. In caso di un’assunzione a tempo determinato in data 1/5/2025, se essa si trasforma il contratto a tempo indeterminato in data 1/7/2025, è possibile presentare domanda di esonero BONUS GIOVANI zona ZES prima di effettuare la trasformazione? INPS conferma questa possibilità. Per accedere al relativo esonero è necessario presentare domanda prima di effettuare la trasformazione e prima dell’invio della relativa comunicazione.

2. Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro intenda prenotare la dote Bonus Giovani o Donne per l’assunzione di un lavoratore/lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale, sulla base di quale retribuzione dovrà stimare l’entità della dote da prenotare?

In queste ipotesi, a titolo prudenziale, è più corretto presentare la domanda inserendo la retribuzione media relativa ai mesi lavorati. Resta fermo che:

– l’effettiva fruizione del beneficio potrà riguardare la sola contribuzione datoriale esonerabile, nei limiti dei massimali di 500 o 650 euro mensili (che vengono automaticamente riproporzionati dalle procedure in caso di part-time), e che

– l’ammontare totale dell’esonero fruibile non potrà superare tali massimali, anche in presenza di autorizzazione rilasciata per importi ovviamente superiori.

Inoltre, considerato che le procedure telematiche riproporzionano l’ammontare del massimale dell’agevolazione spettante in caso di part-time, sarebbe opportuno non indicare la percentuale di esso relativa al rapporto.

Decontribuzione SUD

Allo stato, la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione della c.d. “Decontribuzione sud“, è la sede operativa dell’azienda. “Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori”.

Ai fini della verifica del requisito rileva quanto denunciato in Uniemens e l’effettiva esistenza di un’unità operativa nel Mezzogiorno. Tale criterio legittimante rileva a prescindere dalla peculiarità del settore economico/produttivo di appartenenza del datore di lavoro e dalla circostanza che, in alcuni casi, il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa potrebbe non coincidere con le sede, in quanto la ratio della previsione in oggetto è quella di stimolare il mantenimento dell’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno.

In conclusione, nelle ipotesi di smart working nelle quali, come è noto, il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è svincolato dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda ed è caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento dell’attività, allo stato si può accedere alla decontribuzione in oggetto, a condizione che i lavoratori siano in carico ad un’unità operativa collocata nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

Redazione redigo.info

CNDCECINPSTavolo tecnico
Legalizzazione aziendale: linee guida tra misure ablative e non ablative
Istituzioni e servizi socio-assistenziali (ANASTE), firmato accordo 2025
Articoli correlati
lavoro - redigo
Lavoro

Infortuni sul lavoro: stanziate maggiori risorse per le famiglie colpite

Luglio 31, 2026
lavoro - redigo
Lavoro

Trasparenza salariale: il CNDCEC analizza il decreto sulla parità retributiva

Luglio 31, 2026
giovani - redigo
Lavoro

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro: operative le procedure INPS per l’esonero al 100%

Luglio 30, 2026
Leggi anche
turismo - redigo
Bandi e Contributi

Transizione sostenibile e accessibilità turistica 2026 – Veneto

Luglio 31, 2026
lavoro - redigo
Lavoro

Infortuni sul lavoro: stanziate maggiori risorse per le famiglie colpite

Luglio 31, 2026
lavoro - redigo
Lavoro

Trasparenza salariale: il CNDCEC analizza il decreto sulla parità retributiva

Luglio 31, 2026
decreto bonus elettrodomestici-mimit-redigo
Leggi e Prassi

MLPS – Decreto n. 90 del 15.7.2026

Luglio 31, 2026
documenti-redigo
Leggi e Prassi

CNDCEC – Documento del 30.7.2026

Luglio 31, 2026
Strumenti
accedi_gpl news_letter_button
Guide pratiche in evidenza
  • CCNL G016 - Area Comunicazione - Imprese artigiane CCNL G016 - Area Comunicazione - Imprese artigiane 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL T279 - Enti Istruzione-Formazione e Cultura Varia (FIDEF) CCNL T279 - Enti Istruzione-Formazione e Cultura Varia (FIDEF) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL V411 - Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici CCNL V411 - Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL E01F - Alimentaristi Agroindustriale CCNL E01F - Alimentaristi Agroindustriale 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL D0L1 - Lavanderie e tintorie - Industrie CCNL D0L1 - Lavanderie e tintorie - Industrie 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
Categorie
  • Recenti
  • Popolari
turismo - redigo

Transizione sostenibile e accessibilità turistica 2026 – Veneto

Luglio 31, 2026
lavoro - redigo

Infortuni sul lavoro: stanziate maggiori risorse per le famiglie colpite

Luglio 31, 2026
lavoro - redigo

Trasparenza salariale: il CNDCEC analizza il decreto sulla parità retributiva

Luglio 31, 2026
decreto bonus elettrodomestici-mimit-redigo

MLPS – Decreto n. 90 del 15.7.2026

Luglio 31, 2026
documenti-redigo

CNDCEC – Documento del 30.7.2026

Luglio 31, 2026
turismo - redigo

Transizione sostenibile e accessibilità turistica 2026 – Veneto

Il contratto di espansione è sostegno alle aziende

Superbonus 110% in pillole e cessione del credito

Superbonus 110%. Sezione dedicata per informazioni certe

Recovery Plan, 6 missioni dall’Italia

Tag
accordo di rinnovo (61) Agenzia delle Entrate (1727) ANPAL (65) Bando (87) CCNL (138) CDM (69) Circolare (133) Circolare Inps (265) CNDCEC (364) Codici tributo (86) Commercialisti (69) concordato preventivo biennale (59) Consulenti del Lavoro (96) CPB (53) Credito d'imposta (76) Decreto (251) Esonero contributivo (74) Faq (65) Fnc (51) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (103) formazione (56) Gazzetta Ufficiale (65) INAIL (183) INL (86) INPS (1033) Intelligenza artificiale (65) ISA (70) IVA (158) MEF (124) Messaggio INPS (453) MIMIT (226) ministero del lavoro e delle politiche sociali (193) MiSE (110) NASpI (67) PMI (74) PNRR (87) Professionisti (87) Provvedimento (268) pubblica amministrazione (61) rinnovo CCNL (100) Risoluzione (77) Risposta (283) Smart Working (60) Superbonus (59) Superbonus 110% (73)
Partner
CAFCONFSAL
    Sito
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Note legali
    • Notifiche editoriali
    • Pubblicità
    Enti
    • Inps
    • Inail
    • Ministero del Lavoro
    • Mef
    • Agenzia delle Entrate
    Links
    • Normattiva
    • Gazzetta Ufficiale
    • Invitalia
    • Medio Credito Centrale
    • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    redigo.info
    Pubblicazione di informazione rivolta ai Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, Responsabili delle risorse umane, Imprenditori e, più in generale, a tutte le persone che operano nell’ambito Giuslavoristico, Fiscale e Contabile. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Tivoli n. 02/2021 - Direttore Responsabile Dott.ssa Alessia Lupoi. Alcuni contenuti di Redigo possono essere sviluppati con supporto dell’intelligenza artificiale, sempre con revisione umana e controllo redazionale.

    TAGS

    Agenzia delle EntrateINPSMessaggio INPSCNDCECRispostaProvvedimentoCircolare InpsDecretoMIMITministero del lavoro e delle politiche sociali
    Copyright 2026 · Tutti i diritti riservati · redigo.info by Deleganoi S.p.A.
    Cap. Soc. 107.000,00 · C.C.I.A.A. RM-1612096 · C.F./P.IVA e Reg.Imp. 01688220332
    Immagini by Pixabay, Freepik e Pexels
    Privacy Policy Cookie Policy