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La Nuova Sabatini Green sostiene gli investimenti correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023.
Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a quelli previsti per gli investimenti in beni strumentali ordinari.
Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, occorre il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale:
– di processo, oppure
– di prodotto
sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Con la circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.
Nuova Sabatini Green, come presentare le domande?
La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo nella percentuale di cui sopra, prevista per gli investimenti green.
La domanda, da presentare in bollo (non nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca), deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3 della circolare, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.
L’elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero: www.mise.gov.it.
L’elenco dei soggetti finanziatori che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.
La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla circolare, deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD).
La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, pena l’improcedibilità della stessa.
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.mise.gov.it.
La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma. Ad avvenuta compilazione, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP
associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche secondo quanto previsto al punto 7.11. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1 costituiscono motivo di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.
A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l’istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, pena l’improcedibilità della stessa.
Il soggetto finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.
Per le domande presentate anteriormente all’1 gennaio prossimo, per le quali a tale data non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della circolare “Erogazione delle agevolazioni”.
Sitografia

