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  Economia  Ricognizione bonus. Nuovo “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”
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Ricognizione bonus. Nuovo “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”

redazioneredazione—Maggio 18, 2022
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E’ una ricognizione quella che la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 effettua, fornendo una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta di cui all’articolo 1 della legge di bilancio 2022.

I chiarimenti resi tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con specifico riguardo alla relazione illustrativa e tecnica e ai Dossier.

L’esposizione argomentativa segue l’ordine dei pertinenti commi dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio. Si va dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e per il bonus acqua potabile.

Ricognizione sui beni strumentali nuovi

Nello specifico, sul Tax credit beni strumentali nuovi, il documento fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta come prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

Le correzioni normative, finalizzate a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalla legge di bilancio, eliminano il termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Ancora, sì che alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0 secondo norma «il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro». Tuttavia (precisa la circolare 14/E), la formulazione letterale del comma 1057-bis (aggiunto dalla legge di bilancio 2022 appresso al comma 1057 della precedente legge di bilancio 2021) – che, in un’unica disposizione, disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A, effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

Ed invece, l’Amministrazione – per interpretazione logico-sistematica – induce il contribuente a ritenere che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità, non all’intero triennio.

In tema di cc.dd. beni immateriali 4.0, la disposizione di quest’anno conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma meno attuale con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), purché entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Restiamo sulle novità che interessano i beni immateriali 4.0: per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono pure agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la
quota imputabile per competenza.

La seconda ricognizione è sul nuovo credito “R&S” che aggiunge l’Innovazione

Un focus viene dedicato anche al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021. In buona sostanza, la legge di bilancio 2022 ne proroga il periodo di applicazione, individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.

Una prima novità sottolineata dalla ricognizione delle Entrate tocca l’aspetto soggettivo, rispetto al quale la circolare 14 evidenzia la mancata riproposizione, nel contesto della nuova disciplina agevolativa applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di una norma analoga al comma 1-bis dell’articolo 3 del d.l. n. 145/2013, risultando non più consentito considerare agevolabili le attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.

In ambito oggettivo, viceversa, la nuova disciplina ha ampliato il novero delle fattispecie agevolabili, non più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo ma esteso alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di design e ideazione estetica. Ed infatti, il beneficio è ora rubricato: “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”.

Alla luce di una diversa impostazione adottata dal legislatore nell’ambito della nuova disciplina, tornando ai rapporti con l’estero, non sono agevolabili i costi sostenuti nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, in forza di contratti stipulati con committenti non residenti, anche nel caso in cui tali costi si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d’imposta, essendo i costi in questione imputati ai vari periodi d’imposta – ai fini agevolativi – indipendentemente dalla data di inizio dei progetti di ricerca.

Il vecchio e il nuovo: seguendo la ricognizione della circolare 14, la disciplina agevolativa di ieri calcolava il beneficio con il metodo incrementale, vale a dire l’aliquota agevolativa applicata sul valore incrementale delle spese ammesse al beneficio, sostenute in eccedenza rispetto alla media storica dei medesimi investimenti; la disciplina agevolativa di oggi considera l’ammontare degli investimenti effettuati adottando, per il calcolo, il metodo volumetrico, cioè l’aliquota agevolativa applicata sulla spesa complessiva relativa a ciascuna tipologia di attività ammissibile, e non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti, prima corrispondente a 30.000 euro.

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Al riguardo, il legislatore del Bilancio 2022 prevede l’obbligo, «in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi», di operare il ragguaglio ad anno del limite massimo delle spese ammissibili. Con ciò, lascerebbe intendere che, ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa, può assumere rilevanza anche un periodo d’imposta – «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019» – avente una durata inferiore (o superiore) ai dodici mesi.

Sostanzialmente, la presenza di periodi di imposta di durata diversa da quella standard di dodici mesi non deve generare effetti distorsivi nel calcolo del beneficio attribuibile; quindi, il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.

Per espressa previsione contenuta nella legge di bilancio 2022, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola non soggiace ai limiti del raggiungimento del plafond annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi e della soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno
solare. Inoltre, detto credito: non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale; non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap; non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Da ultimo, in relazione all’obbligo di certificazione delle spese sostenute per il riconoscimento del beneficio fiscale, la Legge 2022 dispone che il credito d’imposta aggiuntivo, attribuito per un importo non superiore a 5.000 euro in relazione alle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, concorre alla determinazione dei limiti massimi stabiliti dalla legge di bilancio 2020.

Terzo credito in ricognizione: librerie

Circa il c.d. “tax credit librerie“, ci si sofferma sulle risorse disponibili, incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il bonus acqua potabile

Un paragrafo a sé è infine dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 avendone, la legge di bilancio 2022, prorogato l’operatività.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle EntrateCircolareCredito d'imposta
Decreto legge n. 50 del 17.5.2022
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 14 del 17.5.2022
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