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La legge di Bilancio 2022 dà la possibilità ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, di fruire di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica. L’ulteriore trattamento è concesso fino all’esaurimento dello stanziamento di 150milioni di euro per ciascun anno.
Della nuova misura l’Inps – con il messaggio n. 1459 del 31.3.2022 – indica le condizioni di accesso con le relative istruzioni procedurali e operative. Nel messaggio anche le istruzioni contabili.
Ulteriore CIGS, indicazioni
Durata. Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Beneficiari. Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di CIGS:
- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
L’Istituto precisa che:
- sono ammessi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, così come precedentemente descritti, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere ai trattamenti di CIGS;
- “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.
Codice. In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito l’apposito codice evento: 145 – processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica – art. 44 comma 11 ter.
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di conguaglio del flusso UniEmens e relativi conti.
Pagamento diretto. Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso in ambiente “EAP” (“Procedura pagamenti diretti CIG”) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “145”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
Per le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro:
- successivamente all’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento DenunciaAziendale /ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre/ CongCIGSAltCaus, valorizzeranno il nuovo codice causale “L090”, avente il significato di “conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale;
- per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, utilizzeranno il nuovo codice causale “E608”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter” presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
Sitografia
www.inps.it

