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Nel 2026, entrano in vigore alcune novità rilevanti per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, con effetti diretti sul calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali. Di seguito una sintesi chiara, orientata alla governance e ottimizzata per la ricerca, da circolare Inps n. 70 appena pubblicata.
Aliquote previdenziali: aggiornamento FPLD
Per tutto l’anno in corso resta applicabile l’incremento previsto dal D.lgs. 146/1997 e dalla L. 296/2006, con una aliquota complessiva del 30,39%.
- Concedente: 21,55%
- Concessionario: 8,84%
Questa struttura contributiva continua il percorso di armonizzazione previsto dalla normativa di settore.
Esoneri e riduzioni: cosa spetta ai concedenti
Gli esoneri previsti dalla L. 388/2000 restano pienamente operativi:
- Assegni familiari = 0,43%
- Tutela maternità = 0,03%
- Disoccupazione = 0,34%
A questi si aggiunge l’esonero di 1 punto percentuale introdotto dalla L. 266/2005, che nel 2026 si applica sulla disoccupazione, riducendo ulteriormente il costo del lavoro agricolo.
INAIL agricoltura: nuova aliquota unica
Dal 1° gennaio 2026 è attiva la nuova aliquota INAIL per l’agricoltura, fissata all’8,50%. Con il decreto del 1° aprile 2026 viene meno lo “sconto INAIL” previsto dalla L. 147/2013, completando la revisione del sistema tariffario.
Salari medi provinciali: confermata la regola storica
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, la base imponibile resta il salario medio provinciale, come stabilito dal DPR 488/1968 e dalla L. 233/1990. Le retribuzioni medie 2026 sono definite dal decreto direttoriale del 22 maggio 2026.
Agevolazioni per territori montani e svantaggiati
Restano confermate le riduzioni contributive:
- Zone montane: contributo dovuto al 25%
- Zone svantaggiate: contributo dovuto al 32%
Misure che continuano a sostenere le aree agricole più fragili.
Scadenze 2026
Le quattro rate di versamento sono fissate a: 16 luglio; 16 settembre; 16 novembre.

