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di Redigo.info – Melania Baroncini
La Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciati ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione.
La circolare attua le novità introdotte dal D.L. 145/2024 e dal D.L. 146/2025, che hanno ampliato la platea dei beneficiari dell’ADI includendo specifiche categorie di stranieri vittime di sfruttamento, tratta, violenza domestica o grave abuso.
Chi sono i nuovi beneficiari dell’ADI
La circolare chiarisce che possono accedere all’ADI i titolari di permesso per:
- protezione sociale;
- vittime di violenza domestica;
- vittime di sfruttamento lavorativo;
- rilasciati secondo la precedente disciplina dell’art. 22, commi 12-quater e seguenti;
- loro familiari conviventi solo nei casi previsti dalla norma (non sempre ammessi).
Sono esclusi i soggetti che rientrano nei programmi di protezione dei testimoni di giustizia. Per questi beneficiari non si applicano i requisiti economici e di residenza previsti per gli altri richiedenti ADI.
Calcolo dell’importo
Non essendo richiesto l’ISEE, il calcolo dell’ADI parte dal valore pieno della soglia:
- 6.500 € annui / 12 = 541,67 € mensili per un nucleo con parametro SE = 1;
- Possibili aumenti con ulteriori componenti (minori, disabili, over 60, ecc.).
La presenza di altri familiari conviventi deve essere autodichiarata tramite il modello “ADI-Com Casi speciali”.
Durata dell’ADI
La durata dell’ADI non può superare quella del permesso di soggiorno.
Nella circolare, ad esempio, viene riportato il seguente caso: qualora il permesso di soggiorno per “casi speciali” abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e non sia stato chiesto il rinnovo, ma la domanda dell’ADI venga presentata ad agosto 2026 (ipotizzando la contestuale sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo), il beneficio può essere erogato solo per i residui mesi di validità del permesso di soggiorno per “casi speciali” ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.
Se il permesso viene convertito – in lavoro – la domanda ADI decade e va ripresentata secondo le regole ordinarie.
Domanda, autodichiarazioni e obblighi
Il modello di domanda ADI è stato aggiornato con:
- autodichiarazione del possesso del permesso per casi speciali;
- autodichiarazione dell’esenzione dalle dichiarazioni riferite al patrimonio mobiliare e immobiliare;
- autodichiarazione della composizione del nucleo familiare;
- possibilità di dichiarare un contratto di locazione per ottenere la quota B.
I beneficiari, inoltre, devono obbligatoriamente:
- iscriversi al SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa);
- partecipare ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, con conseguenti sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti dei servizi sociali e dei centri per l’impiego (CPI);
- comunicare entro 15 giorni ogni variazione rilevante (assenza dall’Italia, dimissioni, condanne, revoca del permesso, ecc.).

