CCNL Vetro Ind., siglato il rinnovo 2026-2028

di Redigo.info

Il 9 aprile 2026 le Parti sottoscriventi il CCNL Vetro Ind. (cod. CNEL B132) hanno siglato l’accordo di rinnovo – subordinato allo scioglimento della riserva entro il 15 maggio p.v. – valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Le novità

Ferie

Per i lavoratori che abbiano esaurito i permessi per ROL ed ex festività è ammessa la fruizione in gruppi di 4 ore delle ferie maturate, nel limite massimo di quattro giorni l’anno.

Permessi in caso di malattie gravi

Dal 1° gennaio 2026 i dipendenti affetti (o genitori di figlio minorenne affetto) da malattie oncologiche, malattie invalidanti o croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto, in applicazione delle disposizioni art. 2 della Legge 106/2025, a 10 ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche-microbiologiche o cure mediche frequenti. L’indennità prevista dalla legge è direttamente corrisposta dai datori, recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Aspettativa

I dipendenti affetti da malattie oncologiche, malattie invalidanti o croniche anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, secondo le previsioni e nelle modalità previste dall’art. 1 della legge n. 106/2025.

Diritto allo studio

I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio di istruzione pubblici al fine di conseguire un titolo di studio avente valore legale per migliorare e ampliare la propria competenza professionale in relazione alle attività aziendali, potranno usufruire a richiesta di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Le 150 ore potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno; i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 2,5% del totale della forza occupata.

Tempo determinato

Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi e non eccedenti i 36 mesi, nei seguenti casi:

  • realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi;
  • nuove attività, nuove linee produttive e lancio di nuovi prodotti (ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015, la fase di avvio di nuove attività comprende un arco temporale pari a 24 mesi);
  • lavorazioni supplementari con specificità tecniche e/o qualitative di processo o di prodotto, tali da determinare un incremento temporaneo del fabbisogno di personale;
  • incremento temporaneo del fabbisogno di personale derivanti da oscillazioni dei volumi produttivi.

Attività stagionali

Oltre a quelle individuate nelle norme di legge, si identificano come stagionali quelle:

  • che debbano essere svolte temporaneamente;
  • che siano ricorrenti ad intervalli regolari e/o costanti poiché connesse alle stagioni climatiche o a stagionalità indentificate come tali per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o a relative esigenze tecnico-produttive anche collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Premio di partecipazione

La contrattazione a livello aziendale realizzata su base triennale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli del CCNL. Lo strumento contrattuale a contenuto economico idoneo per la realizzazione del secondo livello di contrattazione è denominato premio di partecipazione, che deve porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. La realizzazione degli obiettivi e dei risultati determineranno, a consuntivo, l’entità dell’erogazione che potrà essere differenziata in modo da tenere conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
Rientrano nel concetto di miglioramento della produttività programmi ed azioni finalizzati ad accrescere e consolidare la qualità dei prodotti, processi e servizi, a ridurre i costi, migliorare l’efficienza e gli indici di sostenibilità dell’azienda. Il rinnovo specifica alcuni esempi di parametri di sostenibilità, ovvero: riduzione dei consumi energetici, gestione dei rifiuti, riduzione emissione di CO2 e altri gas climalteranti, utilizzo di fonti rinnovabili, salute e sicurezza, riduzione consumi idrici, ore di formazione sicurezza/qualità.

CCNL Vetro Ind.: incremento TEM e TEC

Le Parti hanno concordato i seguenti adeguamenti.
TEM. Incremento dei minimi tabellari mensili pari a 195 € (rif. livello D1), da corrispondere in cinque tranche con le seguenti decorrenze:

  • dal 1° gennaio 2026: 50 €;
  • dal 1° ottobre 2026: 15 €;
  • dal 1° gennaio 2027: 30 €;
  • dal 1° giugno 2027: 25 €;
  • dal 1° luglio 2028: 75 €.

La corresponsione degli aumenti relativi a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026 per il solo personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL Vetro Ind. avverrà con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva. La somma riconosciuta a titolo di arretrati non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti e indiretti già liquidati.


TEC. A partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un incremento della contribuzione dovuta dall’azienda per ogni lavoratore iscritto al Fonchim pari allo 0,5%.

Alessia Assunta Mirabella