Edilizia e CPB: in quali casi cessano gli effetti stabiliti?

L’Agenzia delle Entrate torna sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e chiarisce alcuni aspetti rilevanti per il settore edile. Con la risposta n. 98 del 1° aprile 2025, l’amministrazione esamina il caso di un’impresa che segnala un blocco dell’attività capace di azzerare la produzione e di compromettere i risultati economici attesi.

Il contribuente sostiene la cessazione degli effetti del CPB per il biennio 2024-2025, perché ritiene superati i presupposti originari. L’Agenzia però respinge la parte relativa al 2024, perché l’istanza arriva oltre il termine del 31 ottobre 2025 previsto per la dichiarazione dei redditi e manca quindi il requisito della preventività. Per questo motivo l’amministrazione dichiara inammissibile la richiesta secondo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 156 del 2015.

Diversa la valutazione sul periodo d’imposta 2025. L’articolo 19 del D.Lgs. n. 13 del 2024 consente la cessazione del concordato quando il contribuente registra minori redditi o un valore della produzione netta inferiore al 30 per cento rispetto ai dati concordati.

Nel caso concreto, il blocco del cantiere nasce dall’impossibilità di accesso da parte del committente. Questa circostanza giustifica l’inattività economica per cause indipendenti dalla volontà dell’impresa e impedisce sia la stipula di nuovi preliminari sia l’incasso delle provvigioni.

L’Agenzia precisa inoltre che l’avvio del blocco prima dell’adesione al CPB non esclude gli effetti sul concordato; conta invece l’impatto economico reale.

Gli eventi straordinari devono proseguire dopo l’adesione e determinare una riduzione superiore alla soglia prevista. Solo in presenza di queste condizioni il contribuente può ottenere la cessazione del regime.

Resta fondamentale una verifica puntuale dei dati contabili e delle cause che incidono sui risultati. Pertanto, il contribuente deve documentare il calo e dimostrare il legame tra blocco operativo e riduzione dei ricavi, così da sostenere la propria posizione davanti all’amministrazione con elementi chiari e coerenti in ogni fase del procedimento fiscale.

Redazione redigo.info