Tre PO sul riconoscimento di crediti alle attività formative particolari
Con tre Pronto Ordini (PO) del 23 e del 24 marzo scorsi, il CNDCEC ha ricordato che l’attribuzione dei crediti alle attività formative particolari è prevista, in ipotesi di partecipazione a eventi formativi non accreditati, quando tali eventi sono stati organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche, se hanno ad oggetto materie professionali ed è attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore.
Le novità dei PO
Il Regolamento per la formazione professionale continua del 15 ottobre 2025 prevede, all’art. 22, che le nuove disposizioni entrino in vigore dal 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 che si applicano dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. In particolare, l’art. 16 incide sui limiti massimi di crediti conseguibili per le attività formative particolari, introducendo un criterio di computo su base triennale in luogo di quello annuale. Tale nuovo criterio di computo deve essere riferito all’intero triennio formativo in corso al momento della pubblicazione del Regolamento, vale a dire al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025.
Una diversa interpretazione, volta a limitare l’efficacia della norma alle sole attività svolte successivamente alla sua pubblicazione, determinerebbe, infatti, un’artificiosa frammentazione del periodo di riferimento con la conseguenza di sottoporre a criteri di computo differenti i limiti massimi dei crediti conseguibili all’interno del medesimo arco temporale, a seconda della data di svolgimento delle attività.
L’interpretazione richiamata permette, inoltre, di adottare una soluzione più favorevole per gli iscritti, in quanto permette di applicare il più ampio limite triennale all’insieme delle attività formative particolari svolte nel triennio 2023-2025.
Da quando?
Consegue che le attività particolari svolte fino al 14 ottobre 2025 dovranno essere rivalutate, ai fini del computo dei limiti massimi, secondo il nuovo criterio triennale.
Redazione redigo.info
