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Lo scorso 28 gennaio le Parti – Federpesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca – hanno definito il contributo complessivo dovuto al sistema della bilateralità dalle imprese che applicano il CCNL Pesca Marittima (cod. CNEL E071).
Il contributo complessivo dovuto al sistema della bilateralità, a decorrere dal 1° febbraio 2026, è pari all’1,7% della retribuzione lorda imponibile mensile sulla quale calcolare il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro; detto contributo è così ripartito:
- 1,10% carico azienda (contributo ripartito tra assistenza contrattuale, Osservatorio Nazionale della Pesca – che provvederà ad erogare l’attività di qualificazione dei lavoratori – ed E.BI.FONDO, che provvederà all’integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili ed idonei;
- 0,60% carico dipendente, come contributo per l’assistenza contrattuale e per l’Osservatorio Nazionale della Pesca che provvederà ad erogare l’attività di qualificazione.
Con decorrenza ottobre 2022, ricordiamo, le imprese di pesca che non aderiscono al sistema della bilateralità e che non versano il contributo a favore dell’Ente Bilaterale di settore, dovranno erogare una quota di retribuzione pari a 30,00 € lordi mensili per lavoratore.
Alessia Assunta Mirabella
Redazione redigo.info


