Prima casa: decorrenza del nuovo termine per la rivendita del vecchio immobile
Con la risposta n. 127 del 5 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto importante in materia di agevolazione “prima casa”, in particolare riguardo al termine per la vendita dell’immobile precedentemente posseduto. In base a quanto stabilito, la proroga del termine da uno a due anni, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, legge n. 207/2024), non è limitata agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Essa si applica anche ai casi in cui, alla data del 31 dicembre 2024, non fosse ancora decorso il termine annuale previsto per la vendita dell’immobile acquistato in precedenza con le agevolazioni.
L’agevolazione “prima casa” prevede un’aliquota agevolata del 2% sull’acquisto di abitazioni non di lusso, subordinata al rispetto di specifiche condizioni. Tra queste:
- la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- la non titolarità di altri diritti reali su immobili abitativi nello stesso comune;
- la non titolarità — anche parziale — su tutto il territorio nazionale, di altri immobili abitativi acquistati con agevolazioni fiscali analoghe.
Con la modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, è stato inserito il nuovo comma 4-bis, secondo cui l’aliquota agevolata si applica anche se l’acquirente è già in possesso di un’abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione che questa venga venduta entro due anni dalla data del nuovo acquisto. In caso contrario, vengono meno i benefici fiscali, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dal comma 4.
L’Agenzia ha quindi precisato che, se al momento dell’entrata in vigore della nuova norma il termine annuale per la vendita del primo immobile non era ancora scaduto, il contribuente potrà beneficiare del nuovo termine di due anni. Si tratta, quindi, di una disposizione retroattiva parziale, applicabile ai casi pendenti alla data del 1° gennaio 2025.
Redazione redigo.info