Doppia risposta agenziale sul CPB
Una non preclusione e una preclusione al Concordato preventivo biennale (CPB). Quando è possibile aderirvi e quando no per l’Amministrazione finanziaria in una doppia risposta sintetizzata come segue.
Risposta 108/E
L’applicazione del nuovo Patent box (art. 6, DL 146/2021 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) non preclude l’accesso al Concordato preventivo biennale (CPB). La rinnovata agevolazione non rientra, infatti, tra le fattispecie di esclusione di cui all’art. 11, c. 1, lett. b bis) del D. Lgs. n. 13/2024 (risposta a interpello n. 108/E/2025). Nel dettaglio, l’accesso al CPB viene negato:
a) per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
b) in presenza di condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
b-bis) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
b-ter) dietro adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014;
b-quater) se, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento; ovvero la società o l’associazione di cui all’art. 5 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Risposta 109/E
La presenza di una causa di esclusione dagli ISA per il periodo d’imposta che precede quelli in cui dovrebbe essere efficace il CPB, impedisce di aderirvi. Le Entrate precisano che la preclusione si verifica anche quando la società è interessata da un’operazione di trasformazione, ipotesi riconducibile a una fattispecie di “inizio o cessazione dell’attività” (risposta a interpello n. 109/E/2025).
La preclusione ha valenza generale, perciò è opportuno anche per il CPB 2025-2026 verificare attentamente la non sussistenza di cause di esclusione ISA, per evitare che il Concordato venga poi disapplicato per carenza dei presupposti applicativi, specie quando il reddito proposto e accettato risulti più basso di quello effettivo.
Redazione redigo.info