Accise. Pubblicato il decreto di revisione del sistema

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile il Dlgs n. 43/2025, di revisione del sistema delle accise.

Una novità di rilievo è data dall’essere stata introdotta la figura del Soac (Soggetto obbligato accreditato), ovvero chi – valutato dall’Agenzia delle Dogane – vanta di affidabilità fiscale ai fini dell’accisa, tanto da ottenere agevolazioni (ad esempio, l’esonero dalle cauzioni; semplificazioni burocratiche o contabili). Farà richiesta all’Adm, che intanto verificherà le caratteristiche del potenziale Soac, negli aspetti dell’affidabilità, dell’organizzazione aziendale, della solvibilità finanziaria, della filiera di approvvigionamento e della conformità alle prescrizioni fiscali. Per superare l’esame è necessario un punteggio minimo di sessanta su cento. La qualifica ottenuta ha validità quadriennale.

Egli deve rispondere ai requisiti di affidabilità (anche dal punto di vista penale) nel periodo compreso tra il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) per il riconoscimento della qualifica e la data di conclusione dell’istruttoria.

In base al punteggio sono previsti tre livelli di affidabilità:

– base;

– medio;

– avanzato.

Le agevolazioni cambiano secondo il livello raggiunto.

Il Dlgs pubblicato: norme per la corresponsione delle accise su gas naturale ed energia elettrica

Il Dlgs n. 43/2025 stabilisce che gli acconti dovranno essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa saranno effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento.

Usi domestici e non domestici

Le ipotesi di impiego dei prodotti energetici per usi domestici vengono ora distinte da quelle di impego dei prodotti energetici per usi non domestici. In definitiva, il decreto considera “usi non domestici” gli impieghi diversi da quelli che classifica come “domestici”.

Redazione redigo.info