CTS, gli articoli 4 e 22 evitano ai comitati disparità ingiustificate
Muovendo dalla lettura coordinata dell’articolo 4, comma 1, con l’articolo 22 del CTS (d.lgs. n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore), appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016, nonché con il principio costituzionale di eguaglianza formale posto a tutela dell’ “essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore”:
– in primo luogo negare l’accesso alla qualifica di ETS (e al conseguente regime giuridico) ad enti, quali i comitati, in possesso dei requisiti necessari previsti dal citato articolo 4, sulla base del filtro distintivo della personalità giuridica, mancando una ragionevole correlazione tra il possesso di questa (comitato già in possesso della medesima) e l’accesso al regime giuridico del Terzo settore;
– in secondo luogo, una volta ammessa la possibilità per comitati già in possesso di personalità giuridica di conseguire l’iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalità giuridica già iscritti la conseguano o che comitati candidati all’iscrizione non possano, per effetto di essa, acquisirla.
La lettura sopra esposta consente, pertanto, di evitare aporie sistemiche capaci di generare ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo (circolare n. 5/2025 del MLPS).
CTS anche ai comitati: rinforza il tema del patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4
All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
Dir. Alessia Lupoi
Redazione Redigo.info