Credito d’imposta 4.0: spettanza per oneri non preventivabili
Con la risposta n. 60 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del credito d’imposta 4.0 in relazione a due investimenti effettuati da un’impresa, specificando in particolare quale sia la percentuale di agevolazione applicabile agli oneri accessori sostenuti per il funzionamento degli impianti. Il focus principale del quesito riguarda l’anno in cui deve essere attribuito il costo del bene.
Chiarimenti sul credito d’imposta 4.0
Un’impresa ha acquistato nel 2021 un impianto 4.0 per la propria attività, versando un acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore. Nel 2022, durante la realizzazione dell’impianto, l’impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario, collegato al primo ma indipendente nella stessa linea produttiva. L’installazione dell’intera linea ha richiesto lavori idraulici per garantire il funzionamento complessivo dell’impianto, sostenuti nel 2022. Tali oneri accessori non erano prevedibili né stimabili al momento della progettazione.
L’impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del credito d’imposta 4.0 per i due investimenti e quale percentuale di agevolazione applicare agli oneri sostenuti. Inoltre, segnala che l’acconto versato per la prenotazione copriva una parte dell’investimento, risultando inferiore al 20% richiesto dalla norma per accedere al beneficio.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ribadisce che il credito d’imposta 4.0 è un’agevolazione per le imprese che investono in beni strumentali destinati alla trasformazione digitale dei processi produttivi.
La Legge di Bilancio del 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063) specifica che se l’impianto principale è stato correttamente prenotato nel 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 50%, mentre per il macchinario 2 acquistato nel 2022, il credito è del 40%, così come per gli oneri accessori non preventivabili sostenuti nel 2022.
L’Agenzia specifica che anche questi ultimi, in caso di aumento del costo rispetto a quanto originariamente pattuito, possono essere agevolati, come già chiarito in relazione all’iperammortamento nel 2019.
Redazione redigo.info