CPB e adesione al regime fiscale forfetario: i chiarimenti AE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 248/2024, espone il caso di un istante che, dopo aver aderito al regime fiscale forfetario fino all’anno 2022, adotta nel 2023 il regime fiscale ordinario avendo percepito nel 2022 compensi superiori al limite previsto dalla lettera a), comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.

L’Istante fa presente che all’inizio dell’anno 2024 ha aderito nuovamente al regime forfetario, avendo prodotto nel 2023 compensi inferiori al suddetto limite, tuttavia, il superamento dell’importo di cui al comma 71, secondo periodo, art. 1, Legge n. 190/2024, ha determinato la cessata applicazione del regime forfetario e il passaggio, dunque, al regime ordinario.

L’istante pone l’attenzione sul Correttivo entrato in vigore il 6 agosto 2024, evidenziando che secondo lo stesso (art.4, comma 1, lettera d), costituisce ulteriore causa di esclusione dal CPB “l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario” .

L’ulteriore causa di esclusione dal CPB, è dunque applicata “al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d’imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d’imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario”?

Secondo l’Istante, l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario per superamento del limite posto dal comma 71, secondo periodo, art. 1, Legge n. 190/2014, implica che l’intero imponibile prodotto nel 2024 (anche quello conseguito sotto l’iniziale vigenza del regime forfetario) sia assoggettato all’imposta sul reddito secondo le regole del regime ordinario e che, il passaggio dal regime fiscale forfetario a quello ordinario, non può determinare in alcun modo l”’adesione ad una proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto ”, ritenendo, dunque, di poter aderire al CPB già dall’anno 2024.

La risposta AE

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il citato comma 71 recita “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 €. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalla operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite“.

Di conseguenza, nel corso del 2024, il superamento del limite disposto dal sopracitato comma 71 determina per tutto l’anno l’applicazione del regime ordinario; l’Istante può aderire al CPB per il 2024 a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info