Rischio fiscale, certificazione rilasciata dal professionista
E’ in Gazzetta Ufficiale n. 284 il dm 21 novembre 2024, che definisce le modalità con cui attestare dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework – TCF).
I contribuenti e il rischio fiscale
Riguarda i soggetti ammessi, o che hanno presentato istanza di adesione, al regime di adempimento collaborativo prima che entrasse in vigore il DLgs. 221/2023, tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato.
Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto – poi con cadenza almeno triennale – i soggetti interessati acquisiscono una certificazione.
La certificazione viene rilasciata dai professionisti abilitati
Essa attesta l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati svolti correttamente.
La certificazione è rilasciata dai professionisti ad essa abilitati (art. 4, c. 1-bis, DLgs. 128/2015), in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all’art. 4, c. 1-quater del medesimo decreto.
In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.
Redazione redigo.info
