Anche la Camera approva il decreto sul CPB

Anche la Camera dei deputati – seguendo l’Assemblea dei senatori che, la scorsa settimana, ha dato fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il disegno di legge di conversione del dl n. 155 (cd. decreto fiscale) (A.S. n. 1274), nel testo proposto dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente – con 192 voti favorevoli e 112 contrari, ha votato la fiducia.

Ex art. 7-quater del DL convertito, il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi è rinviato al 16 gennaio 2025.

Alcune modifiche riguardano, poi, il concordato preventivo biennale e il regime del ravvedimento 2018-2022, ad esso collegato. Anzitutto, le disposizioni del DL 167/2024 relative alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB sono state trasfuse nel nuovo art. 7-bis del DL 155 (il DL 167 è abrogato).

Resta intanto la possibilità, per gli ISA che hanno presentato il modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre non aderendo, di accedere all’Istituto presentando una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre p.v.

Il testo votato contiene una correzione: se viene cambiata la compagine sociale di società o associazioni (art. 5 TUIR), la causa di esclusione o cessazione verrà limitata ai soli casi di aumento del numero dei soci o degli associati. Come effetto, compagini ridotte nel numero dei soci o degli associati o con numero che resta inalterato divengono irrilevanti. Unica eccezione il subentro di eredi per decesso di un socio o associato. In questa ipotesi, si può beneficiare del CPB senza esserne esclusi o decadere.

Novità del decreto n. 155/2024 convertito riguardano anche il ravvedimento connesso al CPB, anni 2018-2022; viene esteso alle imprese multiattività che nel periodo di riferimento erano escluse da ISA: contribuenti, cioè, che che esercitano due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati rispetto alle attività che non rientrano tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente supera il 30 per cento del totale dei ricavi dichiarati.

Inoltre, nel decreto appena convertito sono confluite le modifiche all’indennità una tantum di 100 euro per i dipendenti (c.d. “bonus Natale”).

Redazione redigo.info