Cosa prevede il rinnovo 2023-2026 del CCNL Area Comunicazione

Il 18 novembre scorso le Parti hanno siglato il rinnovo del CCNL Area Comunicazione, che decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.

Le novità normative ed economiche

Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, sarà possibile stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato – per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di legge – nei seguenti casi:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato impossibili da evadere con il normale assetto produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi che comportino incrementi di attività produttiva, di confezionamento, di spedizione del prodotto;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili;
  • realizzazione di nuovi progetti legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale.

Apprendistato professionalizzante

Scatti d’anzianità. Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno diritto agli scatti di anzianità. L’importo dello scatto sarà pari a 10 € e non dovrà essere rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L’erogazione, come per i lavoratori qualificati, avverrà per ogni biennio di servizio, fino ad un massimo di 5 bienni. Per gli apprendisti già in forza, la maturazione dell’anzianità di servizio decorrerà dal 1° gennaio 2025.

Congedi per vittime di violenza di genere

Le vittime di violenza inserite nei percorsi certificati hanno diritto ad un congedo retribuito di tre mesi, fruibile a giorni o ad ore. Come condizione di miglior favore, il lavoratore ha diritto ad ulteriori 3 mesi di aspettativa, retribuita al 30% della retribuzione tabellare e senza effetti sugli istituti indiretti e differiti.

CCNL Area Comunicazione: le Imprese Digitali

Il rinnovo del CCNL ha previsto l’inserimento della Sezione Speciale per le Imprese Digitali, che operano nel settore dei servizi di nuova generazione; l’articolo normativo è applicabile in via opzionale e sperimentale e l’obiettivo è quello di consentire alle aziende e ai lavoratori di operare in modo semplice e qualitativo.
Il contratto riguarda le imprese:

  • che operano si sistemi di dati, progetti, obiettivi, servizi e competenze con un elevato grado di flessibilità nei vincoli di spazio, tempo e mansione:
  • in cui l’esperienza di lavoro è subordinata all’utilizzo di software, piattaforme, algoritmi, sistemi di AI e tecnologie emergenti;
  • che sviluppano e implementano le tecnologie e le attività correlate.

Le nuove forme di lavoro sono rivolte ai lavoratori che svolgono forme di lavoro creative, tecnologiche e digitali ad alto contenuto professionale, che possono lavorare liberamente anche per altri datori di lavoro o committenti e il cui lavoro è gestibile da remoto. I lavoratori dei servizi di nuova generazione potranno essere regolarizzati con la nuova disciplina quando svolgono prevalentemente attività cognitive, linguistiche, creative, tecniche e quando possono coordinarsi in modo asincrono al resto dei colleghi.

CCNL Area Comunicazione, parte economica

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (18/11/2024), verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 150 €. L’importo verrà erogato in due soluzioni:

  • 100 € con la retribuzione del mese di febbraio 2025;
  • 50 € con la retribuzione del mese di ottobre 2025.

L’importo una tantum è escluso dalla base di calcolo del tfr.
Agli apprendisti l’importo sarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

Aumenti retributivi

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, che dovranno essere riconosciuti ai dipendenti con le seguenti decorrenze:

  • dal 1° dicembre 2024;
  • dal 1° luglio 2025;
  • dal 1° marzo 2026;
  • dal 1° novembre 2026.

Imprese artigiane

LivelloPrima tranche – dicembre 2024Seconda tranche – luglio  2025Terza tranche – marzo  2026Quarta tranche – novembre  2026Incremento salariale a regime
470,00 €45,00 €45,00 €40,00 €200,00 €

Imprese PMI

LivelloPrima tranche – dicembre 2024Seconda tranche – luglio  2025Terza tranche – marzo  2026Quarta tranche – novembre  2026Incremento salariale a regime
470,00 €45,00 €45,00 €47,00 €207,00 €

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info