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  Fisco  ZES unica, il credito per la produzione agricola e il settore forestale
FiscoImprese

ZES unica, il credito per la produzione agricola e il settore forestale

redazioneredazione—Novembre 19, 2024
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Il Dl n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dal TFUE, e le zone
assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista, anch’essa, dal TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Le PMI escluse dal credito

Sono escluse dall’agevolazione:

• le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
• le imprese in difficoltà;
• le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024. Inoltre, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate da legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti.

Il provvedimento n. 418393/E

Con un provvedimento, l’Agenzia delle entrate approva l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

La Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d’imposta, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024. In merito al detto limite, qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti agevolabili con questo credito risultino inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito stesso.

Redazione redigo.info

418393Agenzia delle EntrateProvvedimento
Aggiornati gli standard tecnici delle comunicazioni obbligatorie
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 418393 del 18.11.2024
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