CCNL Dirigenti Ind. Siglato il rinnovo 2025-2027
Confindustria e Federmanager hanno siglato, in data 13 novembre 2024, il rinnovo del CCNL Dirigenti ind., che decorre dal 1 gennaio 2025 e avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
I nuovi valori del trattamento minimo complessivo di garanzia
Il trattamento minimo complessivo di garanzia , determinato in ragione d’anno, è così stabilito:
Trattamento minimo complessivo di garanzia – anno 2025 | Trattamento minimo complessivo di garanzia – anno 2026 |
80.000,00 € | 85.000,00 € |
Una tantum
A copertura dell’anno 2024 ed entro il mese di marzo 2025, viene erogato un importo una tantum pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto del 2024, ai dirigenti che:
- risultino in servizio dal 1 gennaio 2019;
- fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000, 00 €;
- non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura nel periodo di carenza contrattuale.
Formazione, politiche attive, cultura di impresa e manageriale
Formazione continua. Allo scopo di realizzare la formazione e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti in maniera continua e permanente, le Parti hanno costituito il Fondo denominato Fondirigenti Giuseppe Taliercio con lo scopo di curare la formazione continua. Per sostenere le attività della Fondazione, le imprese, a partire dal 2025, verseranno una quota pari a 100,00 € annue per ogni dirigente in servizio.
Cultura d’impresa. All’associazione denominata 4.MANAGER è affidato lo scopo di diffondere la cultura d’impresa attraverso l’approfondimento di temi strategici, quali, ad esempio, lo sviluppo di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale generativa. Per sostenere le attività dell’associazione, a partire dal 2025, le imprese verseranno una quota pari a 100,00 € annue per ogni dirigente in servizio.
Trasferta
In caso di trasferta, al dirigente spetta il seguente trattamento economico:
a) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
b) per le trasferte non inferiori a 12 ore viene riconosciuto un importo aggiuntivo in cifra fissa pari a 100 €, a titolo di rimborso spese non documentabili.
Periodo di comporto in caso di malattia
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il datore di lavoro conserva al dirigente non in prova il posto per un periodo massimo di 12 mesi, riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso; il periodo di comporto è pari 18 mesi in caso di patologie oncologiche (i sei mesi aggiuntivi troveranno applicazione soltanto nel primo triennio dall’insorgenza della patologia ove debitamente certificata e comunicata all’azienda).
Maternità
Nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, l’impresa erogherà un’integrazione dell’indennità prevista dalla legge fino a raggiungere il 100% dell’intera retribuzione mensile netta.
Per i periodi di congedo parentale (art. 32 D. Lgs. n. 151/2001), l’indennità pari all’80% della retribuzione prevista nel caso di fruizione del permesso fino al 6° anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.
Congedo matrimoniale
In occasione di matrimonio compete al dirigente un periodo di congedo di 15 giorni anche consecutivi, durante il quale lo stesso ha diritto ad una retribuzione pari al 100% e al relativo trattamento previdenziale.
Copertura assicurativa in caso di infortunio – malattia da causa di servizio
L’azienda provvederà a stipulare una polizza che assicuri al dirigente, in caso di morte ovvero di invalidità permanente, una somma in aggiunta al normale trattamento di liquidazione; il dirigente concorre al costo del relativo premio con una somma pari a 300 € annui, che sarà trattenuta dall’azienda sulla retribuzione secondo apposite modalità.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info