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Con circolare n. 91 del 9 ottobre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate, esclusivamente, da operai a tempo determinato.
La sospensione è quel periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro non ha in forza operai agricoli. In questo arco temporale, l’imprenditore che svolge l’attività economica continua ad esistere sotto il profilo fattuale e giuridico, svolgendo o meno l’attività di produzione, ad esempio con il contoterzismo, ma non ha contratti in corso con operai agricoli assunti a tempo determinato.
L’assenza di operai obbliga il datore di lavoro, iscritto alla Gestione contributiva agricola, a comunicare lo stato di “sospensione“ entro 30 giorni dal termine del contratto degli operai assunti a tempo determinato, in quando viene meno l’obbligo assicurativo e contributivo da parte dell’imprenditore.
La sospensione della GCA
Il mondo lavorativo dell’agricoltura è, tuttavia, caratterizzato dall’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno, in relazione alla tipologia di orientamento della coltura e nell’allegato 1 (circolare 88/2006) si precisa, infatti, che la condizione relativa all’azienda che assume manodopera a tempo determinato, in uno o più trimestri nel corso dell’anno, in relazione alle proprie esigenze aziendali, non integra la fattispecie della sospensione.
Per garantire il corretto aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA devono essere poste d’ufficio nello stato di sospensione. Il giorno della sospensione deve coincidere con:
- il primo giorno successivo rispetto alla data di sospensione del rapporto di lavoro;
- l’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione uniemens-PosAgri.
In caso di assunzione di un nuovo operaio, la posizione sospesa deve essere convertita in “riattivata” cosicché vi sia l’acquisizione dell’informazione da parte degli archivi della GCA tramite una denuncia del datore di lavoro stesso, attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” disponibile sul portale dell’INPS, entro 30 giorni dall’assunzione.
Redazione Redigo.info

