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  Lavoro  Regime sanzionatorio. L’INPS sulle diverse sanzioni civili
Lavoro

Regime sanzionatorio. L’INPS sulle diverse sanzioni civili

redazioneredazione—Ottobre 7, 2024
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Pubblicata la circolare INPS n. 90, del 4 ottobre 2024, relativa alla revisione del regime sanzionatorio per le sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive a partire dal 1° settembre 2024. Vengono fornite, dunque, le indicazioni in merito alle modifiche previste dal decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024.

L’articolo 30 del citato decreto ha approvato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, modifiche significative al regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva, in linea con la Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modifiche sono volte all’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, per rendere maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare e per applicare regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’omissione contributiva ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi. L’articolo 30 del decreto-legge 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili prevedendo la non applicabilità della maggiorazione di 5.5 punti percentuale, in caso di pagamento dei contributi o premi effettuato entro 120 giorni, in un’unica soluzione e spontaneamente da parte del contribuente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori.

Qualora non sia rispettato il termine temporale, vale la norma ordinaria per cui viene applicata una maggiorazione di 5.5 punti percentuale entro il massimo del 40% dell’importo dovuto.

Inoltre, non è applicata tale modifica ai pagamenti rateali.

Sanzioni civili per evasione contributiva

L’evasione contributiva ricorre nel caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. Si precisa inoltre che, la fattispecie in esame, ricorre quando l’omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l’occultamento.

Anche in questo caso, si conferma che la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di enti impositori entro 12 mesi da termine stabilito per il pagamento, allora le sanzioni civili saranno maggiorate di 5.5 punti percentuale se il versamento avviene in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.

Presenza di accertamenti degli enti impositori

Si prevede la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili nei casi in cui, accertata la situazione debitoria da parte dell’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifica ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e dei premi in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica di contestazione.

La norma prevede una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi e premi non corrisposti alle scadenza di legge e fino alla soglia massima del 60%. Confermata, invece, la non applicabilità di tassi elevati nel caso di denuncia spontanea e così organizzati:

  • maggiorazione di 5.5 punti nel caso di versamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
  • maggiorazione di 7.5 punti nel caso del pagamento nel più ampio termine di 90 giorni.

Nei casi in cui la contribuzione non sia già stata oggetto di tariffazione precedentemente alla notifica del provvedimento (ad esempio per i lavoratori autonomi), il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento della contribuzione accertata è determinato tenendo conto delle scadenze fissate con la tariffazione stessa.

Omissioni derivanti incertezze: contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

il decreto-legge ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezza connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.

In questo caso, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5.5 punti, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali, purché il versamento avvengo entro il termine fissato dagli enti impositori.

Attività di compliance

La normativa intende favorire nuove e avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Il contribuente che provveda alla regolamentazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e i termini definiti, è ammesso al pagamento di due tipologie di sanzioni civili:

  • in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento (non superiore al 40% dei contributi e premi dovuti);
  • in caso di evasione contributiva, pari al tasso di riferimento, maggiorato di 5.5 punti percentuale (non superiore al 40% del totale).

Redazione redigo.info

Circolare n. 90decreto legge 19/2024INPSsanzioni civili
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