Consolidato fiscale. Le delucidazioni dell’AE per le società controllanti
Pubblicate nella giornata di ieri, 1° ottobre 2024, due risposte, la n. 187 e la n. 190, in merito al consolidato fiscale nazionale, relative, rispettivamente, ai chiarimenti sulla revoca tardiva del regime e ai limiti al ricorso alla remissione in bonis (ex articolo 2 DL 16/2012), alla cessione del credito IVA e l’apposizione del visto di conformità sul credito stesso (ex articolo 35 d.lgs. 241/1997).
Entrambi i quesiti sono proposti da società controllanti e capigruppo che, nel corso del tempo, hanno stipulato accordi di consolidamento con altre società, controllate.
La revoca tardiva esclude la remissione in bonis
L’istante, in qualità di capogruppo a partire dal 2020 fino alla fine del triennio relativo al consolidato fiscale, riferisce che non era sua intenzione confermare la tassazione di gruppo, indicando, erroneamente, il codice 3 del quadro OP (conferma della tassazione di gruppo) invece del codice 2 (revoca), nel Modello dei Redditi 2023. Si specifica che, l’adesione al consolidato, si rinnova tacitamente al termine del triennio: solo la revoca deve essere espressa tramite la comunicazione sopracitata.
Ciò anticipato, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate le seguenti delucidazioni:
- la possibilità di sanare l’errore mediante la remissione in bonis, effettuando l’adempimento richiesto e revocando l’opzione in riferimento alla consolidata nel Modello dei Redditi 2024;
- qualora fosse positiva la risposta al primo quesito, allora si chiedono le corrette modalità per esprimere la revoca con il caso specifico della remissione in bonis.
La soluzione proposta dall’istante, non risulta condivisibile per l’Agenzia delle Entrate per le motivazioni di seguito esposte.
La fruizione di benefici non è preclusa ma la società consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate, in modo tempestivo, la conclusione del consolidato, cosa che, nel caso specifico, non è successo fino alla richiesta di remissione in bonis. L’istante, qualora si fosse trattato di un semplice errore, non ha fornito alcuna prova di aver tenuto un comportamento coerente con l’ipotizzata volontà di escludere l’altra società dal consolidato, ma, anzi, risulta dichiarata la conferma della presenza di tutte le società.
La fattispecie non rientra tra le ipotesi della “revoca dimenticata” e, di conseguenza, non è attuabile l’istituto della remissione in bonis: non vi è nessun errore da rettificare ma soltanto una scelta relativa al regime impositivo che si vuol modificare.
Cessione eccedenza IVA nel consolidato fiscale
L’istante, in qualità di controllante, ha optato per il consolidato fiscale nazionale, inserendo in tale regime, nel corso del tempo, sia le società controllate italiane non incluse nel patrimonio dell’organizzazione italiana, sia le stabili organizzazioni di società controllate. Alcune delle società intendono cedere all’istante le proprie eccedenze a credito IVA, entro il limite annuale di 2 mln di euro, ai fini del versamento dell’IRES.
L’istante chiede chiarimenti in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità: se sia da apporre alla dichiarazione o all’istanza da cui emerge l’eccedenza del credito IVA. La società controllante pensa che il visto sia da apporre sia alla dichiarazione della società che emette l’eccedenza IVA, sia sulla dichiarazione CNM, predisposta dalla consolidante; e che il termine dei 10 giorni per l’utilizzo del credito a compensazione, deve essere contato a partire dalla dichiarazione IVA della società controllata.
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate concorda su entrambe le posizioni:
- sull’apposizione del visto di conformità, questo è da specificare sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate e cedenti (dalla quale emerge l’eccedenza dell’IVA), sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, tramite il modello CNM, predisposto dalla società consolidante (destinata ad utilizzare quel credito in compensazione per l’IRES).
- sul conteggio del termine, i 10 giorni partono dalla dichiarazione dell’eccedenza IVA e, dunque, si può utilizzare il credito in compensazione anche se nel contempo non è stato emesso il CNM.
Redazione redigo.info