CCNL Pulizia e servizi. La revisione generale operata dal rinnovo
Siglato lo scorso 26 luglio 2024, il rinnovo del CCNL Pulizia e servizi ha comportato una vera e propria revisione del testo contrattuale per il triennio 2024-2027.
Le novità più significative introdotte con la sottoscrizione riguardano la diversa formulazione dell’istituto della stagionalità e la riforma dell’apprendistato.
Cosa cambia
Stagionalità
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs n. 81/2015, oltre a quanto definito dal DPR n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, le Parti hanno individuato le seguenti attività e mansioni da considerare come stagionali:
- attività di derattizzazione e disinfezione;
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante
- interventi aerei per pulizia tetti e grondaie
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi
- attività di pulizie per strutture turistico-ricettive in genere
Tali attività devono essere ricomprese nel periodo da marzo e ottobre di ogni anno.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì; in caso di distribuzione su 6 giorni, le ore effettuate nella giornata di sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 20%.
Le ore prestate nel giorno di riposo, invece, comportano una maggiorazione del 25%.
Indennità
Tipologia | Importo |
Indennità oraria rimozione scorie e polverino alti forni | 0,05 € |
Indennità oraria addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni | 0,04 € |
Indennità oraria personale esposto ai pericoli di radiazioni | 0,15 € |
Indennità oraria prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati | 0,03 € |
Periodo di comporto
Malattia e infortunio non sul lavoro
180 giorni di calendario.
Nei casi di malattia di particolare gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi.
Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo; nei casi di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in massimo 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi.
Preavviso operai
Livello | Preavviso |
3 | 60 giorni |
4 | 45 giorni |
5 | 30 giorni |
6 | 20 giorni |
7 | 10 giorni |
Tempo determinato
Tenuto conto delle caratteristiche del settore, le Parti hanno individuato le seguenti causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (art. 19 comma 1 D.Lgs. n. 81/2015 e smi) :
- assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità
- attività in cui sia necessario l’impiego tempestivo di professionalità
- assunzione di lavoratori con figli fino a 6 anni di età o con figli di età superiore e parenti stretti a carico disabili
- appalti di durata determinata
- lavoratori di età superiore a 50 anni
- sostituzione lavoratori assenti
- sostituzione di lavoratori con gravi patologie soggetti al comporto esteso
Trattamento di fine rapporto
Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono:
a) minimo tabellare conglobato;
b) scatti di merito o professionalità;
c) superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
d) salario integrativo aziendale;
e) indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
f) indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
g) indennità di funzione quadri;
h) mensilità aggiuntive;
i) provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo
CCNL Pulizia e servizi: la disciplina dell’apprendistato professionalizzante valida dal 1° agosto
Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 2 al 6; la durata massima prevista è pari a:
- livello 2, 5 anni
- livello 3 e livello 4, 4 anni
- livello 5, 3 anni
- livello 6, 18 mesi
Per gli impiegati amministrativi, inquadrati dal 2 al 5 livello, la durata dell’apprendistato è pari a 30 mesi. Le durate sono ridotte:
- di 6 mesi, per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo inerente all’attività da svolgere
- di 3 mesi, per gli apprendisti in possesso di attestato inerente all’attività da svolgere
Tabelle retributive
Da agosto 2024
Livello | Minimo | Indennità di funzione |
1Q | 1.726,00 € | 26,00 € |
2 | 1.574,50 € | |
3 | 1.526,00 € | |
4 | 1.467,50 € | |
5 | 1.386,50 € | |
6 | 1.339,50 € | |
7 | 1.286,50 € |
Da dicembre 2024
Livello | Minimo | Indennità di funzione |
1Q | 1.743,80 € | 26,00 € |
2 | 1.591,50 € | |
3 | 1.542,50 € | |
4 | 1.485,50 € | |
5 | 1.402,00 € | |
6 | 1.354,50 € | |
7 | 1.302,00 € |
CCNL Pulizia e servizi _rinnovo 26072024
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info