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  Lavoro  Lavoro sportivo, i punti cardine della riforma
Lavoro

Lavoro sportivo, i punti cardine della riforma

redazioneredazione—Aprile 16, 2024
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani hanno realizzato un documento che riporta, nell’ambito del lavoro sportivo, i punti cardine della riforma.

Un quadro unitario e completo, dunque, che riassume le regole applicabili ai rapporti di lavoro nel settore sportivo in applicazione del D. Lgs. n. 36/2021.

I punti cardine dal 1° luglio 2023

Chi è il lavoratore sportivo?

La definizione è contenuta nell’art. 25 del D. Lgs. n.36/2021, di cui riportiamo uno stralcio:

"E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore,  il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico  e il direttore di gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di  genere  e indipendentemente dal  settore  professionistico  o  dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso  un  corrispettivo  al  di  fuori delle prestazioni amatoriali"

Non è invece considerato lavoratore sportivo il soggetto che esercita la stessa professione anche in ambito sportivo, in quanto abilitato all’esercizio di una professione al di fuori del settore sportivo e in quanto iscritto in albi (o elenchi professionali).

Lavoro sportivo subordinato

Al contratto di lavoro sportivo subordinato, sia in ambito professionistico che dilettantistico, non vengono applicate alcune disposizioni valide invece per la generalità dei rapporti subordinati, che possono riguardare, ad esempio:

  • le norme relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo e per giusta causa
  • le norme che regolano le autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi
  • i divieti di accertamenti sanitari
  • le norme a tutela delle mansioni
  • le regole relative ai procedimenti disciplinari
  • la possibilità di stipulare contratti a termine non superiori a 5 anni
  • la possibilità di applicare ai contratti di apprendistato dei giovani atleti una formazione sportiva, ma anche culturale ed educativa in vista dall’accesso all’attività lavorativa.

Lavoro sportivo autonomo – le collaborazioni coordinate e continuative

Il lavoro autonomo, nell’area del dilettantismo, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

  • non superare le 24 ore settimanali (al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive)
  • le prestazioni devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico e sportivo nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Chi è assicurato contro gli infortuni?

L’assicurazione Inail contro gli infortuni copre i lavoratori con contratto subordinato (compresi i giovani atleti) e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’area dilettantistica; ai lavoratori sportivi autonomi si applica invece della tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n.289/2022.

Restano esclusi i lavoratori occasioni, ai quali, non essendo lavoratori sportivi, si attribuiscono le tutele ordinarie.

La tutela previdenziale

La tutela previdenziale, come da contratto di lavoro, riguarda:

  • malattia
  • infortunio
  • gravidanza
  • maternità
  • genitorialità
  • disoccupazione involontaria

La riforma del lavoro prevede che il lavoratore sportivo venga sottoposto a controlli medici necessari alla tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive; il medico competente rilascerà l’idoneità alla mansione prevista.

Dilettantismo. Le comunicazioni obbligatorie

Nell’area del dilettantismo è obbligatorio inviare la comunicazione Unilav-sport, oppure procedere agli adempimenti tramite il portale del Ministero del Lavoro o il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Unilav-sport. Può essere inviato entro il 30^mo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Per i direttori di gara sarà possibile inviare un’unica comunicazione cumulativa, per non più di 30 prestazioni, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre interessato.

LUL

Il datore di lavoro o gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di tenere il libro unico del lavoro per i lavoratori subordinati e nel caso di collaborazioni coordinate e continuative.

Per i lavoro sportivo co.co.co. tale obbligo può essere rispettato anche telematicamente sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L’obbligo del LUL resta fermo anche per compensi per cui non vi è obbligo di emissione del prospetto paga (compensi inferiori a 15.000 €).

Sitografia

redigo.info

www.lavoro.gov.it

lavoro sportivoministero del lavoro e delle politiche socialiriforma lavoro sportivo
ISA 2024, l’elenco degli 88
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Decreto 23 febbraio 2024
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