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Operativo dal 17 aprile 2024, il DPCM n. 40/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2024) reca il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS). E’ adottato per creare condizioni economiche, finanziarie, amministrative favorevoli consentendo, nelle aree interessate di quelle stesse ZLS, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese.
Il regolamento definisce, in particolare: le modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le zone interregionali; la loro durata; i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ZLS; le misure di organizzazione e di funzionamento di essa; le misure di semplificazione applicabili.
Il Presidente della Regione (in caso di ZLS interregionale, congiuntamente i Presidenti delle Regioni), sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmette la proposta di istituzione della Zona al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, corredata dal Piano di sviluppo strategico sui criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti.
L’istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sitografia

