Fondo Nuove Competenze 2024, Durigon: avvio terza edizione sarà rapido

Il sottosegretario annuncia il finanziamento 2024, confermando la dotazione di 800 milioni

L’edizione 2024 del Fondo Nuove Competenze quale programma guida per la formazione dei lavoratori occupati nella più ampia riforma racchiusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sarà finanziata, nell’anno 2024, dal Programma Nazionale Giovani, Donne Lavoro, FSE+ 2021/2027 – Priorità 3 “Nuove competenze per le transizioni digitale e verde“.

Il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Meloni, Claudio Durigon, durante l’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5/02138 della Camera dei Deputati, conferma che il PN «Giovani, donne e lavoro», cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus, prevede nell’ambito della citata Priorità 3, il finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.

In replica all’interrogazione del 12 marzo c.m. il politico e sindacalista Durigon, già sottosegretario nell’Esecutivo a guida Conte, torna all’importanza di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o più competenze e dotarsi degli strumenti per adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro.

FNC 2024, novità (probabili e annunciate)

La notizia è che la Direzione Generale competente sta lavorando speditamente agli approfondimenti necessari all’emanazione di un nuovo avviso.

In attesa dell’uscita ufficiale del bando, una novità 2024 potrebbe consistere nel rendere modificabili i nominativi dei lavoratori coinvolti anche dopo l’approvazione del piano formativo. Certo è che, nell’intervento alla Camera del 14 marzo scorso, il sottosegretario al Lavoro ha aperto alla possibilità di sostituire il personale non più disponibile a svolgere i percorsi formativi.

Le tre edizioni dal 2020 al 2024

Ripercorriamo qui dunque le fasi di questo, rivelatosi fondamentale, strumento di sostegno alle imprese che avessero stipulato intese o Ccnl per la rimodulazione dell’orario di lavoro che consentisse l’aggiornamento dei lavoratori, utile a promuoverne la formazione per le mutate esigenze organizzative e produttive:

  • edizione 1 – DL n. 34/2020, art. 88 (730 mln di euro+1 mln di euro);
  • edizione 2 – DL n. 146/2021, art. 11 ter (1 mld di euro+180 mln di risorse residue della 1° edizione);
  • edizione 3 – In attesa di decreto (previsti 800 mln circa).

In sostanza. Il Fondo nella sua struttura fissa

A prescindere dagli aggiustamenti negli anni dal 2020, restano fermi i cardini di questo “serbatoio di risorse”. Vale a dire che il Fondo Nuove Competenze si rivolge ai datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori in specifici ambiti, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2024. I datori:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con Sviluppo Lavoro Italia S.p.A, riguardanti contributi pubblici.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono: essere stati sottoscritti nel termine che sarà indicato nel prossimo bando; specificare il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; indicare il numero di ore (nell’orario di lavoro) da destinare al progetto formativo. Il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40, mentre quello massimo è pari a 200; precisare il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza (il datore di lavoro, inoltre, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti per il 2024); presentare il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze; indicare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico o nel caso del ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Anche nel 2024, l’erogazione del contributo al datore seguirà due strade alternative:

  • il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo (deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza eccezioni, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa). Il restante 60% è stato erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo;
  • in un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo. Questa soluzione prevede una richiesta, presentata entro 150 giorni dalla data di approvazione della domanda.
Formazione. Chi la fa?

La formazione non può essere erogata direttamente dal datore di lavoro. L’azienda dovrà coinvolgere chi si occupi per essa della formazione, cioè a dire:

enti accreditati a livello nazionale o regionale;

altri soggetti (anche privati) che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, anche regionali, svolgono attività di formazione.

L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti l’iniziativa. Il datore di lavoro è tenuto ad indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce.

Attenzione, però, che tutti i bandi nazionali correlati ai programmi di cui sopra, prima gestiti da ANPAL che ne definiva requisiti, modalità di invio domanda e scadenze, sono ora tornati al Ministero del Lavoro (decreto n. 230/2023), che potrà gestire e coordinare le attività tramite Sviluppo Lavoro Italia SpA.

Alessia Lupoi

Sitografia

www.camera.it