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Le Sezioni Unite Civili – sentenza n. 34419/2023 – hanno affermato, in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, i seguenti principi:
– all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter dpr n. 600/1973 e all’art. 54-bis dpr n. 633/1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento;
– è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, dl n. 185/2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza allorché ricorrano congiuntamente i due requisiti come sopra descritti. Ove sussista il primo ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.
Sitografia

