No alla ritenuta d’acconto sui contributi a finalità assistenziali
L’Ente Bilaterale istante, in base ad apposito Regolamento, corrisponde contributi una tantum e in misura fissa, dietro apposita domanda del lavoratore iscritto, «fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato» in ragione di «una graduatoria determinata dall’ordine cronologico di ricevimento» e, a parità di data di presentazione, in virtù di determinati criteri previsti dal Regolamento.
I due contributi che l’Ente Bilaterale eroga
In particolare, l’Ente eroga:
– un “Contributo per malattia di lunga durata“, a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell’iscritto, attestata da apposita certificazione medica. La causa sottesa all’erogazione non è il mancato conseguimento o la perdita di un reddito. Attraverso la previsione del ”Contributo per malattia di lunga durata”, l’Istante intende contrastare gli effetti negativi cagionati all’iscritto dalla malattia o dall’infortunio;
– un ”Bonus straordinario Covid19”, che ha natura puramente assistenziale. Scopo dell’erogazione è alleviare le conseguenze negative che la pandemia da Covid19 ha cagionato ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.
Sulla base di quanto rappresentato, in risposta (n. 462/2023) Agenzia Entrate sostiene che i contributi in esame, corrisposti una tantum e in misura fissa agli iscritti all’Ente che ne facciano richiesta, vengono erogati per finalità assistenziali; pertanto, in linea con la prassi, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir come richiamato dall’Ente Bilaterale istante.
Conseguentemente, non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it