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L’iscrizione alla Gestione separata è adempimento che grava sui lavoratori parasubordinati e sui lavoratori autonomi professionisti.
In assenza di specifica istanza, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi:
a. la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati, o
b. la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.
Ma queste date potrebbero non coincidere con quella effettiva di inizio attività, cui sono legati l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato (quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione).
Comunicazione informativa sull’assenza di iscrizione alla gestione separata
Pertanto, l’Inps ha previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e posta elettronica, con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.
Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con:
– “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi” per i liberi professionisti;
– “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati.
Se si ha contribuzione nella doppia veste, anche l’adempimento dell’iscrizione è doppio
Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS).
In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.
L’iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.
Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, nell’Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domande più comuni.
Sitografia
www.inps.it

