Inbreve. 305 e 306 E su controversie tributarie e pendenti

Agenzia delle Entrate, risposta n. 305. Un sì

AE n. 305: se il contribuente ha optato per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alle imposte, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.

Perciostésso, la materia del contendere si limita alla maggiore IVA accertata e alle conseguenti riprese dei relativi costi ai fini IRES e IRAP. È, dunque, solo con riferimento alla ”materia del contendere” (e relativi interessi), che l’istante può, al verificarsi delle ulteriori condizioni disposte dalle norme di riferimento, accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 306. Un no

AE n. 306: per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (Bilancio per il 2023), l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Nel caso sottoposto ad interpretazione, atteso che il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata ­intervenendovi solo successivamente, le disposizioni agevolative non possono trovare applicazione.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it